NOVITA’ TASI
Il Decreto legge omnibus approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2014 ha chiuso ufficialmente la lunga partita sulla Tasi prevedendo la possibilità per i Comuni di aumentare le aliquote della stessa dello 0.8 per mille purché tale aumento sia accompagnato da un sistema di detrazioni capace di produrre lo stesso effetto degli sgravi Imu sulla prima casa.
Saranno i municipi a stabilire se caricare tutto l’aumento sul 2,5 per mille previsto per la prima casa, che salirebbe così al 3,3, oppure sul 10,6 per mille relativo alle seconde case e agli altri immobili, che arriverebbe all’11,4 per mille inclusa l’ Imu, o ancora pro quota sulle due aliquote.
Il decreto in commento, nella sostanza afferma che sulla prima abitazione la nuova Tasi sarà generalmente uguale all’Imu pagata nel 2012 e questo per effetto delle detrazioni che presumibilmente, ma con scelte demandate ai singoli municipi, escluderanno dal pagamento della Tasi i proprietari che già erano esclusi dall’Imu 2012 per effetto delle detrazioni fisse statali (200 Euro e 50 Euro per ogni figlio). Per tutti gli altri proprietari di immobili dalle prime case non di lusso (seconde case, negozi, uffici, capannoni) la Tasi si trasforma in un’addizionale all’Imu considerato il fatto che il decreto in commento ha offerto ai Comuni la possibilità di aumentare l’aliquota massima (Imu più Tasi) fino all’11,4 per mille rispetto al 10,6 previsto dalla sola Imu.
Per sapere che cosa succederà occorre attendere le scelte dei singoli municipi che comunque è ipotizzabile che nella maggior parte dei casi decideranno di non caricare gli aumenti sulle prime case scaricando l’intero costo delle detrazioni della Tasi delle stesse sugli altri immobili, detrazioni che saranno tagliate su misura per ogni singolo contribuente in modo tale che la Tasi sulle abitazioni principali si fermi allo stesso punto raggiunto dall’Imu del 2012.
Il decreto omnibus licenziato il 28 febbraio 2014 prova anche a risolvere parzialmente il rebus sulle scadenze della Tasi e della Tari stabilendo che per il loro pagamento potranno essere utilizzati il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale, lasciando ai Comuni la facoltà di decidere le date e il numero delle rate ma eliminando la possibilità di fissarle in modo differenziato per Tasi e Tari. Fermo restando che dovranno essere almeno due a scadenza semestrale, assicurando comunque la possibilità di pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.