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ORDINANZA DEL SINDACO

ordinanzaantiOggetto:

Ordinanza contingibile ed urgente per prevenire e contrastare gravi pericoli per

comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via.

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IL SINDACO

PREMESSO che:

quale Ufficiale del Governo, adotta, secondo quanto previsto dall’art. 54, quarto

comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ” con atto motivato

provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al

fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la

sicurezza urbana”;

il successivo comma 4 bis demandava ad un apposito decreto del Ministro

dell’Interno l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con

riferimento alle definizioni relative all’ incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

il citato decreto ministeriale, emanato il 5 agosto 2008, all’art. 2 prevede che il

Sindaco interviene per prevenire e contrastare tra gli altri “comportamenti che, come

la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità

con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi

pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso

ad essi”;

per le previsioni di cui al citato articolo 2 il Sindaco interviene (art.1) per garantire

la sicurezza urbana, vale a dire: un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta

a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita

civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e

le coesione sociale;

la materia della sicurezza urbana -come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa-
deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale

prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 4 aprile 2011,

nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo

n. 267/2000, nella parte in cui comprende la locuzione “anche” prima delle parole ”

contingibili ed urgenti” ha altresì precisato che “la dizione letterale della norma

implica che non è consentito alle (sole) ordinanze sindacali ordinarie” – pur

rivolte al fine di fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità

pubblica e la sicurezza urbana – di derogare a norme legislative vigenti, come invece è

possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e a

condizione della temporaneità degli effetti e che pertanto le violazioni ai principi

costituzionali richiamati nella cennata sentenza sono riferibili esclusivamente alle

cosiddette ordinanze “ordinarie”;

RILEVATO che si assiste nel territorio del Comune di Fermo ad una recrudescenza del

fenomeno della prostituzione su strada, soprattutto in alcune aree della città e che ciò

desta vivissima preoccupazione ed allarme nella collettività, pregiudicando

oggettivamente e fortemente le condizioni di vivibilità dei cittadini per i quali costituisce

elemento di grave turbativa ed insicurezza, come evidenziato anche dai media locali;

ATTESO che tale prepotente forma di occupazione della strada e dei marciapiedi è

subita con forte disagio e allarme vivissimi dalla collettività ed, in particolar modo, dai

residenti prossimi alle predette aree, che ne devono patire tutti gli aspetti negativi e

deleteri per quanto attiene alle legittime aspettative di un quieto vivere;

CONSIDERATO in particolare che le forme di meretricio sono esercitate nella parte

del territorio comunale più a nord compreso tra la SS.16, dal confine con il Comune di

Porto Sant’Elpidio sino al confine con il Comune di Porto San Giorgio, e tutta la restante

parte del territorio sita ad est della stessa SS.16, oltre che nelle vie che in quest’ultima

confluiscono;

 

PRESO ATTO che l’attività in argomento e le modalità di esercizio sono correlati di

una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, nonché alla commissione di

reati correlati alla prostituzione (quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento o

favoreggiamento della prostituzione previste dall’art. 3 della L. n. 75/1958;

adescamento art. 5 L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 c.p.; violenza sessuale artt. 609 e

609bis c.p.; violenza privata art. 61O c. p.; atti contrari alla pubblica decenza art. 726

c.p.; spaccio di sostanze stupefacenti art. 73DPR n. 309/1990 e s.m.i. , disturbo della

quiete pubblica art. 659 c.p.;

RAVVISATA, quindi, la necessità e l’ urgenza di intervenire per impedire che il

fenomeno possa ulteriormente aumentare e quindi determinare effetti estremamente

pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell’interesse di questa

comunità al regolare svolgimento dell’attività turistica;

ATTESO che, conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4. del D.Lgs. n.

267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione

al Prefetto di Fermo il quale ha in proposito espresso parere favorevole;

VISTI:

-l’art. 726 del Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di

atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al

pubblico;

-il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed

integrazioni;

-l’art. 5 della L. 2. 2.1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il

comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in

modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o

parole al libertinaggio;

– l’art. 54 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, come modificato dall’art. 6 del

Decreto Legge 23.5.2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla Legge 24.7.2008 n.

125 e con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;

-il Decreto Ministro Interno 5.8.2008 come modificato . con sentenza della Corte

Costituzionale 7 aprile 2011n. 115;

-l’art. 2, comma 1, lett. a). b) ed e) del D M. Interno 5 agosto 2008, che fissa criteri

perl’attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L. n. 125/2008 in

tema di sicurezza urbana;

-l’art. 7bis del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, che fissa il limite delle sanzioni

edittali per violazionedelle ordinanze Sindacali da un minimo di €25 ad un massimo di

€500 e l’art. 16, comma 2,della L 24.11. 1981 n. 689 come modificato dall’art. 6bis

della L. 24.7.2008 n. 125, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di

stabilire, per le violazioni delle ordinanze comunali, all’interno dei predetti limiti edittali

minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura

ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (che lo vogliono coincidente con il

doppio del minimo o il terzo del massimo edittale qualora più favorevole al trasgressore)

ORDINA

a decorrere dal 1 luglio 2014 e fino al 15 ottobre 2014, per esigenze di sicurezza

pubblica finalizzate alla prevenzione di episodi di grave intolleranza, nella parte del

territorio comunale più a nord compreso tra la SS.16, dal confine con il Comune di Porto

Sant’Elpidio sino al confine con il Comune di Porto San Giorgio, e tutta la restante parte

del territorio sita ad est della stessa SS.16, oltre alle vie che in quest’ultima confluiscono, è

fatto divieto a chiunque:

• di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire

prestazioni sessuali a pagamento, consistenti in atteggiamento e in

abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare

nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione.

La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o

l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o

modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano

ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;

• di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti

descritti al precedente punto 1) e/ o di concordare con gli stessi l’acquisizione di

prestazioni sessuali a pagamento;

• alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla

circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2).

Ai sensi dell’art. 7 bis del decreto leg.vo 267/2000 la sanzione alle violazioni della

presente Ordinanza comporterà il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 da

corrispondere entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento.

E’ ammesso il pagamento in misura ridotta di un sanzione pari ad € 50,00 (doppio del

minimo) determinata, ai sensi della Legge 689/’81,

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le

procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

In alternativa all’assoggettamento alla sanzione stabilita nella presente ordinanza ed anche

in coerenza con il dettato dell’art. 18 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla

prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare

disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e

sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero.

L’inottemperanza all’ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento

illecito e di allontanarsi da tutte le vie, luoghi ed aree in cui vigano i divieti indicati nella

presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale,essendo il

provvedimento – secondo quanto precisato nelle premesse con il richiamo alle

determinazioni della Corte Costituzionale – ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di

cui al citato articolo 650.

Entro il 15 ottobre 2014 saranno valutati gli effetti e l’efficacia della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza della

presente Ordinanza.

Ai sensi dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed

integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale

avanti il Tribunale Amministrativo regionale per le Marche o, in alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120

giorni dalla pubblicazione dello stesso nell’Albo Pretorio.

Il Sindaco

Dott.ssa Nella Brambatti