Ordinanza del Sindaco di Porto San Giorgio
RILEVATO che in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi sono stati accertati
gravi disagi e danni importanti al territorio comunale e sue infrastrutture, ed in alcuni casi anche al
patrimonio edilizio abitativo e/o produttivo ;
ACCERTATO che tali fenomeni, per quanto di carattere straordinario, hanno fatto insorgere
problematiche riconducibili ad una scarsa e/o mancata manutenzione dei fossi e canali di
scolo delle acque superficiali, necessaria invece per una corretta regimazione delle acque agrarie
superficiali.
RILEVATO che da controlli effettuati, in generale i terreni agricoli del territorio
comunale non presentano una buona regimazione delle acque piovane, in quanto non vengono
di solito realizzate quelle sistemazioni necessarie a detta regimazione o che comunque non sono
proporzionate ai reali volumi di raccolta delle acque superficiali.
RITENUTO necessario che i fossi di scolo, le cunette ed ogni altra opera d’arte presente lungo
le viabilità comunali e vicinali, cosi come anche le fossette ed i canali esistenti nei fondi rurali,
siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza, affinché sia consentito il regolare deflusso delle
acque ed impedita la fuoriuscita di queste od il trasporto a valle di sedimenti e/o fango , con grave
pregiudizio per la privata e pubblica incolumità ed ogni altro ulteriore danno;
RICHIAMATI gli art. 913, 915, 916 e 917 dal Titolo II sez. 9 del Codice Civile (e
successive modifiche) in materia di scolo delle acque superficiali, il loro regolare deflusso e
relative spese di manutenzione;
VISTI gli art. 32 e 33 del nuovo codice della Strada approvato con D.Lgs. n° 285 del 30
aprile 1992 (e successive modifiche ed integrazioni) riguardanti la condotta delle acque e la
manutenzione dei canali artificiali e manufatti sui medesimi prossimi alle sedi stradali;
VISTO il R.D. del 25.07.1904 n° 523 (e successive modifiche) del “Testo Unico sulle Opere
Idrauliche” che impone ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi agricoli e
silvicoli, il corretto mantenimento degli argini dei corsi d’acqua;
CONSIDERATO
• che l’omessa realizzazione e successiva manutenzione di una rete di sistemazioni
idraulico-agrarie e forestali di superficie può rappresentare una delle cause di
esondazioni ed allagamenti con danni ad una pluralità di beni ed alla stessa sicurezza
delle persone;
• che tale eventualità scaturente dall’adempimento del suddetto obbligo costituirebbe
lesione dell’interesse della collettività, alla cui tutela il Sindaco deve provvedere ai sensi
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 36 della legge n° 142/90;
VISTO l’art. 108 del Dlgs n° 112 del 31 marzo 1998;
VISTO l’art. 54 del Dlgs 18 agosto n° 267;
VISTA la Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale del Protezione Civile;
RITENUTO di dover prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, tipicamente soggetto a
movimenti franosi per cui occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite
la realizzazione di idonea rete di regimazione;
ORDINA
Ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi agricoli e silvicoli compresi nel territorio
del Comune di Porto San Giorgio, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnico operativi inerenti
una corretta tenuta dei beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio al fine di evitare
il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica e privata
incolumità e , precisamente:
• Provvedere a mantenere le scarpate a monte e a valle delle strade in maniera tale da
impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamento di terreno, ingombro delle
pertinenze e della sede stradale;
• Realizzare e mantenere efficienti i fossi di guardia per il contenimento delle acque
meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti e colate di acqua e
fango sulle pubbliche strade prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far
defluire le acque;
• Predisporre sistemi di scoline e fossi di adeguata profondità e dimensioni, trasversalmente
alla linea di massima pendenza, ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della
pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio su cui può svilupparsi
il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle
prime acque meteoriche avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera
controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli destabilizzabili dalle acque
da essi portate;
• Effettuare periodicamente la manutenzione mediante risagomatura, rimozione della
vegetazione arborea ed arbustiva, canneti ecc. che ingombra l’alveo e le sue naturali
aree di espansione e sistemazione dei fossi di scolo, cunette ed ogni altra opera d’arte di
regimazione idraulica presente lungo le viabilità comunali e vicinali, così come anche delle
fossette, fossi e canali esistenti nei fondi rurali, affinché sia consentito il regolare deflusso
delle acque ed impedita la fuoriuscita con grave pregiudizio per la pubblica incolumità ed
ogni altro ulteriore danno;
• Che la eventuale ripuntatura o “rippatura” del terreno dovrà essere effettuata trasversalmente
alla linea di massima pendenza al fine di convogliare le acque meteoriche profonde nei fossi
di guardia presenti sul fondo.
• Che le operazioni nonché i suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e
corretta tenuta dei fondi dovranno essere effettuate costantemente durante l’intero arco
dell’anno al fine di evitare l’insorgere dei pericoli sopra rappresentati.
• Non effettuare l’aratura del terreno ad una distanza inferiore di 1,50 mt. (capezzagna) dai
cigli di scarpata, da opere di consolidamento e sostegno, da reti infrastrutturali e della
viabilità;
Qualora si riscontri l’assenza di interventi, oppure interventi eseguiti in maniera inappropriata ed
inefficace:
• Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzione amministrativa
€. 25,00 A € 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e con
l’applicazione della procedura di cui all’art. 16 comma 1° della Legge 24.11.1981 n° 689.
Gli Agenti di Polizia Municipale, la struttura tecnica del Comune, gli Agenti della Forza Pubblica
e degli Enti di Polizia Idraulica, nonché tutti gli altri soggetti abilitati sono incaricati dell’esatta
osservanza della presente Ordinanza.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all’Albo
Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Porto San Giorgio e affissa nei luoghi del
territorio comunale di maggiore frequentazione della cittadinanza per la massima diffusione per
tutto il tempo di validità del provvedimento stesso. L’Ufficio Stampa è incaricato della massima
diffusione alla cittadinanza tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.
Dato l’elevato numero dei destinatari, la pubblicazione del presente atto nelle modalità di cui sopra,
ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica agli interessati.
DISPONE
AVVERTE
Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella
presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che
verranno sostenute da questa Amministrazione;
COMUNICA
Che ai sensi dell’art. 3 e 5 della legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento
è l’Ing. Francesca Claretti – Dirigente del 5° Settore – Servizi Tecnici del Territorio del Comune di
Porto San Giorgio – Tel. 0734.6801 – indirizzo mail : francesca.claretti@comune-psg.org ;
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica della stessa.
RICORDA CHE
In generale il principio della responsabilità è del custode della cosa, sia esso proprietario,
usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc sul quale grava la presunzione di responsabilità
generale ex art. 2051 dei Codice Civile. In caso di presenza di più comproprietari dello
stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 dei Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori
soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e
pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.