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Ordinanza del Sindaco di Porto San Giorgio

00manutenzioneRILEVATO che in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi sono stati accertati

gravi disagi e danni importanti al territorio comunale e sue infrastrutture, ed in alcuni casi anche al

patrimonio edilizio abitativo e/o produttivo ;

ACCERTATO che tali fenomeni, per quanto di carattere straordinario, hanno fatto insorgere

problematiche riconducibili ad una scarsa e/o mancata manutenzione dei fossi e canali di

scolo delle acque superficiali, necessaria invece per una corretta regimazione delle acque agrarie

superficiali.

RILEVATO che da controlli effettuati, in generale i terreni agricoli del territorio

comunale non presentano una buona regimazione delle acque piovane, in quanto non vengono

di solito realizzate quelle sistemazioni necessarie a detta regimazione o che comunque non sono

proporzionate ai reali volumi di raccolta delle acque superficiali.

RITENUTO necessario che i fossi di scolo, le cunette ed ogni altra opera d’arte presente lungo

le viabilità comunali e vicinali, cosi come anche le fossette ed i canali esistenti nei fondi rurali,

siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza, affinché sia consentito il regolare deflusso delle

acque ed impedita la fuoriuscita di queste od il trasporto a valle di sedimenti e/o fango , con grave

pregiudizio per la privata e pubblica incolumità ed ogni altro ulteriore danno;

RICHIAMATI gli art. 913, 915, 916 e 917 dal Titolo II sez. 9 del Codice Civile (e

successive modifiche) in materia di scolo delle acque superficiali, il loro regolare deflusso e

relative spese di manutenzione;

VISTI gli art. 32 e 33 del nuovo codice della Strada approvato con D.Lgs. n° 285 del 30

aprile 1992 (e successive modifiche ed integrazioni) riguardanti la condotta delle acque e la

manutenzione dei canali artificiali e manufatti sui medesimi prossimi alle sedi stradali;

VISTO il R.D. del 25.07.1904 n° 523 (e successive modifiche) del “Testo Unico sulle Opere

Idrauliche” che impone ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi agricoli e

silvicoli, il corretto mantenimento degli argini dei corsi d’acqua;

CONSIDERATO

• che l’omessa realizzazione e successiva manutenzione di una rete di sistemazioni

idraulico-agrarie e forestali di superficie può rappresentare una delle cause di

esondazioni ed allagamenti con danni ad una pluralità di beni ed alla stessa sicurezza

delle persone;

• che tale eventualità scaturente dall’adempimento del suddetto obbligo costituirebbe

lesione dell’interesse della collettività, alla cui tutela il Sindaco deve provvedere ai sensi

del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 36 della legge n° 142/90;

VISTO l’art. 108 del Dlgs n° 112 del 31 marzo 1998;

VISTO l’art. 54 del Dlgs 18 agosto n° 267;

VISTA la Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale del Protezione Civile;

RITENUTO di dover prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, tipicamente soggetto a

movimenti franosi per cui occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite

la realizzazione di idonea rete di regimazione;

ORDINA

Ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi agricoli e silvicoli compresi nel territorio

del Comune di Porto San Giorgio, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnico operativi inerenti

una corretta tenuta dei beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio al fine di evitare

il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica e privata

incolumità e , precisamente:

• Provvedere a mantenere le scarpate a monte e a valle delle strade in maniera tale da

impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamento di terreno, ingombro delle

pertinenze e della sede stradale;

• Realizzare e mantenere efficienti i fossi di guardia per il contenimento delle acque

meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti e colate di acqua e

fango sulle pubbliche strade prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far

defluire le acque;

• Predisporre sistemi di scoline e fossi di adeguata profondità e dimensioni, trasversalmente

alla linea di massima pendenza, ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della

pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio su cui può svilupparsi

il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle

prime acque meteoriche avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera

controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli destabilizzabili dalle acque

da essi portate;

• Effettuare periodicamente la manutenzione mediante risagomatura, rimozione della

vegetazione arborea ed arbustiva, canneti ecc. che ingombra l’alveo e le sue naturali

aree di espansione e sistemazione dei fossi di scolo, cunette ed ogni altra opera d’arte di

regimazione idraulica presente lungo le viabilità comunali e vicinali, così come anche delle

fossette, fossi e canali esistenti nei fondi rurali, affinché sia consentito il regolare deflusso

delle acque ed impedita la fuoriuscita con grave pregiudizio per la pubblica incolumità ed

ogni altro ulteriore danno;

• Che la eventuale ripuntatura o “rippatura” del terreno dovrà essere effettuata trasversalmente

alla linea di massima pendenza al fine di convogliare le acque meteoriche profonde nei fossi

di guardia presenti sul fondo.

• Che le operazioni nonché i suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e

corretta tenuta dei fondi dovranno essere effettuate costantemente durante l’intero arco

dell’anno al fine di evitare l’insorgere dei pericoli sopra rappresentati.

• Non effettuare l’aratura del terreno ad una distanza inferiore di 1,50 mt. (capezzagna) dai

cigli di scarpata, da opere di consolidamento e sostegno, da reti infrastrutturali e della

viabilità;

Qualora si riscontri l’assenza di interventi, oppure interventi eseguiti in maniera inappropriata ed

inefficace:

• Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzione amministrativa

€. 25,00 A € 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e con

l’applicazione della procedura di cui all’art. 16 comma 1° della Legge 24.11.1981 n° 689.

Gli Agenti di Polizia Municipale, la struttura tecnica del Comune, gli Agenti della Forza Pubblica

e degli Enti di Polizia Idraulica, nonché tutti gli altri soggetti abilitati sono incaricati dell’esatta

osservanza della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all’Albo

Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Porto San Giorgio e affissa nei luoghi del

territorio comunale di maggiore frequentazione della cittadinanza per la massima diffusione per

tutto il tempo di validità del provvedimento stesso. L’Ufficio Stampa è incaricato della massima

diffusione alla cittadinanza tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.

Dato l’elevato numero dei destinatari, la pubblicazione del presente atto nelle modalità di cui sopra,

ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica agli interessati.

DISPONE

AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella

presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che

verranno sostenute da questa Amministrazione;

COMUNICA

Che ai sensi dell’art. 3 e 5 della legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento

è l’Ing. Francesca Claretti – Dirigente del 5° Settore – Servizi Tecnici del Territorio del Comune di

Porto San Giorgio – Tel. 0734.6801 – indirizzo mail : francesca.claretti@comune-psg.org ;

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

(T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica della stessa.

RICORDA CHE

In generale il principio della responsabilità è del custode della cosa, sia esso proprietario,

usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc sul quale grava la presunzione di responsabilità

generale ex art. 2051 dei Codice Civile. In caso di presenza di più comproprietari dello

stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 dei Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori

soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e

pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.