La legge 44/2015, modifcata è in vigore da oggi
Entra in vigore oggi una modifica importante alla legge 44/2015 sul prestito vitalizio ipotecario. Le banche potranno concedere un credito alle persone anziane proprietarie di immobili, in quota parte del valore dell’immobile stesso dato in garanzia ipotecaria. Fino ad ora per gli ultrasessantenni era complicato se non impossibile ottenere del credito dagli istituti bancari, in virtù di norme che impedivano l’accesso al credito per coloro che avevano un’età prossima ai 75 anni. Il limite dei 75 anni era il risultato del combinato disposto della durata del mutuo e dell’età del sottoscrittore. Non serviva a nulla poter dimostrare una assoluta puntualità nei pagamenti, l’unica soluzione possibile era la vendita, sottostimando il valore della nuda proprietà.
La nuova normativa si basa sulla modifica dell’art. 1, 1° comma, come di seguito riportiamo:
1. Il comma 12 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e’ sostituito dai seguenti:
«12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di banche nonche’ di intermediari finanziari, di
cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti
a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e
di spese, riservati a persone fisiche con eta’ superiore a sessanta
anni compiuti, il cui rimborso integrale in un’unica soluzione puo’
essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato
ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprieta’
o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia o
si compiano atti che ne riducano significativamente il valore,
inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di
terzi che vadano a gravare sull’immobile.
Il proprietario di immobile potrà pattuire con la banca o altra ente finanziatore le modalità di rimborso del finanziamento ricevuto, anche con una certa gradualità. Verrà comunque esclusa la capitalizzazione degli interessi e le spese annuali. La banca o l’ente finanziatore potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di ritardo nei pagamenti compresi tra i 30 e 180 giorni dalla scadenza della rata. Gli eredi potranno estinguere il debito e rientrare nel pieno possesso dell’immobile.