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Le concessioni demaniali “respirano” fino al 2020

OL2NTW8XApprovato l’emendamento al decreto Enti locali che ripristina la legittimità delle concessioni in

essere, pendenti dopo la sentenza 14 luglio della Corte di Giustizia europea.

“Ora è necessaria un’immediata convocazione del tavolo tecnico tra Governo, Regioni, Comuni e

sindacati – evidenzia il Presidente Provinciale CNA Fermo Paolo Silenzi – bene la norma ponte,

ma serve una proposta forte e condivisa assicuri continuità aziendale alle attuali imprese ed escluda

le procedure comparative”.

Spiega il Direttore Provinciale Alessandro Migliore: “L’emendamento approvato salva anche le

imprese pertinenziali e consente agli imprenditori balneari di lavorare con relativa tranquillità, fino

a che il Governo non abbia attuato la riforma del comparto balneare marittimo. Questo

provvedimento salva-spiagge era necessario per mantenere la legittimità per le attuali concessioni,

ma ora bisogna lavorare per evitare procedure comparative per le imprese balneari in attività”.

Le motivazioni a supporto della sentenza della Corte di giustizia europea aprono uno scenario

importante sul legittimo affidamento e sull’attivazione della procedura auspicabile del “doppio

binario” su scala regionale e comunale.

“Quella del recepimento della direttiva europea Bolkestein – chiosano Silenzi e Migliore – è una

storia che dura ormai da dieci anni e che ha generato solo grandissima incertezza tra le aziende.

CNA è vicina alle imprese del settore, che ad oggi sperano almeno che ci sia un modo per

salvaguardare gli investimenti fatti negli anni per il miglioramento dell’offerta turistica”.

Questo il testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera:

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione

comunitaria per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto, ed assicurare l’interesse pubblico

all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già

instaurati e pendenti in base all’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 3-ter. All’art. 1, comma 484, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, sono soppresse le parole “alla data del 30

settembre 2016, entro la quale si provvede” e le parole “il rilascio,”. Conseguentemente, sostituire la

rubrica con la seguente: “Misure urgenti per il patrimonio, le attività culturali e turistiche”.

Fermo, 20 luglio 2016 L’Ufficio Stampa