Sisma, decreto legge 11 Novembre 2016 n° 205
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016,
con la quale e’ stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e
1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24
agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori
eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata
delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei
nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta
delibera del 25 agosto 2016;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389
del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13
settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre
2016 e n. 399 del 10 ottobre 2016, adottate in attuazione della
delibera del 25 agosto 2016;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 400 del 31 ottobre
2016, adottata in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei
ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24
agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 29 settembre 2016;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare l’eccezionale situazione
determinata dal reiterarsi degli eventi sismici che hanno interessato
i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, aggravando
situazioni preesistenti ed interessando ulteriori aree, a far data
dal 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 4 novembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali, per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Fermi restando i poteri di ordinanza di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, tenuto conto dell’aggravarsi delle conseguenze
degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, il Commissario di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai
territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni
diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con
propria ordinanza, l’elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello
di cui all’Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016, al fine
dell’estensione dell’applicazione delle misure previste dal
decreto-legge n. 189 del 2016 e dal presente decreto, valutandone la
congruita’ in relazione ai danni riscontrati. In particolare,
l’elenco indica i Comuni ai quali, tenuto conto dell’impatto dei
danni medesimi sul tessuto economico-sociale, sull’identita’
dell’aggregato urbano e sull’omogeneita’ delle caratteristiche
socio-economiche del territorio interessato, applicare tutte le
disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, e quelli in
relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV del medesimo
decreto-legge, far riferimento al singolo soggetto danneggiato.
L’elenco proposto dal Commissario e’ approvato dal Consiglio dei
ministri e successivamente comunicato alle Camere. L’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applica anche agli
eventi sismici oggetto del presente decreto.
2. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016 opera con i poteri di cui al medesimo
decreto-legge e al presente decreto, anche in relazione alla
ricostruzione conseguente agli eventi sismici di cui al comma 1.