Quando la burocrazia amministrativa fa a pugni con la realtà!
1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad 1 metro quadrato ogni 10 mc. Di costruzione ai sensi dell’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 così come modificato dalla legge n. 122 del 1989. Deve essere garantito in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio delle dimensioni minime di mq 10,00.
Negli edifici esistenti ubicati all’interno dei tessuti residenziali, con la sola esclusione del Borgo marinaro, per tutti gli interventi che comportano un aumento delle unità immobiliari deve essere garantito un posto auto delle dimensioni minime di mq 10,00 per ogni unità aggiuntiva. Un posto auto delle medesime dimensioni dovrà essere garantito per ogni unità residenziale costituita a seguito di intervento di mutamento di destinazione d’uso, con la sola esclusione degli interventi nel Borgo Marinaro.
Per gli edifici ricompresi all’interno delle aree interessate dai piani di recupero redatti ai sensi della legge 457/78, sono ammessi interventi edilizi senza il rispetto di quanto indicato al punto precedente e fatte salve comunque, ove dovute, le dotazioni prescritte dalla legge 1150/42 e s.m.i esclusivamente nei seguenti casi:
- completamento ai sensi della L.R. 31/79 o dell’art. 6 comma 4 delle NTA del P.R. attraverso la ripetizione della tipologia già presente ai piani esistenti in relazione alle unità immobiliari desunte dall’impianto originario dell’immobile;
- recupero dei piani terra nel rispetto degli usi contenuti dal PRG senza incremento del numero delle unità immobiliari esistenti, desunte dall’impianto originario dell’immobile.
2. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui al comma 1, in sede di lottizzazione deve essere reperita un’area pari a 1 mq. ogni 40 mc. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico.
3. Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, le aree da destinare a parcheggio pubblico debbono essere almeno pari a mq. 5 ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL).
4. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui al comma 1, l’area di parcheggio pubblico deve essere pari a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL). Nelle aree industriali o artigianali ove sono ammesse attività commerciali ed al fine di attuarle, purché sia consentito dalle norme del PRG o dai suoi strumenti attuativi, oltre alle superfici da destinare a parcheggi di cui al comma 3, devono essere reperiti parcheggi di uso pubblico nella misura di 40 mq ogni 100 mq di
superficie utile lorda (SUL). Tali aree dovranno essere reperite nelle superfici scoperte del lotto prospicienti gli spazi pubblici ove sono ubicati gli accessi del lotto.
5. Le aree a parcheggio di cui al presente articolo devono essere convenientemente piantumate con almeno un albero ad alto fusto di essenza tipica del luogo ogni 25 mq. di superficie.
6. Prima del rilascio della concessione edilizia, le aree destinate a parcheggi pubblici, nei casi di intervento edilizio diretto, debbono essere cedute al Comune a spese del cedente.
(il comma 1 è stato integrato con deliberazione consiliare n. 87 del 29.11.2007 in vigore dal 15.01.2006);
(il comma 4 è stato integrato con deliberazione consiliare n. 97 del 11.11.2002 in vigore dal 27.12.2002)
L’articolo riportato in estratto fa parte del regolamento edilizio del Comune di Porto Sant’Elpidio e da anni appare impresa titanica modificarlo e far capire agli amministratori quanto sia penalizzante e fuorviante. Infatti impedisce il recupero e la riutilizzazione, con relativa messa a reddito di tutti quegli edifici, ex produttivi o destinati comunque ad usi diversi, dismessi negli anni in quanto potenzialmente non più “idonei”, ovvero le cui attività sono cessate per le più svariate ragioni. I proprietari hanno continuato a pagare le imposte, ma il Comune ha imposto il blocco di ogni possibile trasformazione, inserendo nel regolamento l’obbligo di provvedere, in caso di trasformazione, all’approntamento di garage o posti auto. Ora sarebbe utile che gli amministratori di Porto Sant’Elpidio facessero un giro per la città e verificassero le condizioni di questi locali, spesso posti al primo o secondo piano degli edifici, all’interno della zona urbana e del centro, dove gli spazi per la costituzione di parcheggi o costruzione di garage è pressoché inesistente. Per quale ragione ci chiediamo, come Confabitare e come associazione di proprietari dobbiamo subire queste restrizioni, “vessazioni”, norme astruse e dannose dettate da menti culturalmente disturbate? Non sarebbe più utile e fattibile per il Comune proporre ai proprietari in cambio della diversa destinazione d’uso con un corrispettivo in denaro e consentire di ritrovare una fonte reddituale dagli immobili da anni inutilizzati, sui quali la pretesa impositiva è comunque molto forte?
Ares