Politiche abitative: l’attuale legge regionale va modificata per cancellare i requisiti illegittimi non per introdurne di ulteriori
Sono state presentate recentemente in Consiglio regionale due proposte di legge, la n. 25
e la n. 26, per modificare l’attuale normativa regionale in materia di politiche abitative, i cui
primi firmatari sono rispettivamente i Consiglieri Antonini e Baiocchi.
Si ritiene che la Legge regionale n. 36/2005 debba essere al più presto modificata ma le
due proposte di legge regionali vanno esattamente nella direzione opposta a quella che
sarebbe necessaria.
In particolare, nella proposta di legge n. 25, tra i criteri soggettivi per l’accesso agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata, si prevede che il richiedente
risieda da almeno due anni nel comune che emana il bando, criterio che si aggiungerebbe
a quello già previsto dalla normativa attuale di risiedere o lavorare da almeno 5 anni nelle
Marche.
Evidentemente, i presentatori della proposta di legge sembrano ignorare che, su questo
tema, è ripetutamente intervenuta la Corte Costituzionale dichiarando illegittimo il requisito
della permanenza residenziale.
In particolare, nella sentenza n. 44/2020, e più recentemente nella sentenza n. 9/2021, la
Corte Costituzionale, intervenendo rispettivamente sulle leggi regionali della Lombardia e
dell’Abruzzo, ha considerato “irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale
pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non
abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni”. Questo requisito “non
ha alcun nesso con la specifica funzione del servizio pubblico che è quella di soddisfare
l’esigenza abitativa di chi si trova in condizioni di effettivo bisogno”.
Dunque, per la Corte il requisito temporale della residenza nel territorio contraddice la
funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica e viola i principi di uguaglianza e
ragionevolezza e pertanto è incostituzionale.
Quindi, la Legge regionale n. 36/2005 dovrebbe essere modificata al più presto ma per
superare il requisito quinquennale di residenza o di svolgimento di attività lavorativa nella
regione, la cui incostituzionalità è stata sancita dalla Corte, e non per introdurre un
ulteriore analogo requisito altrettanto illegittimo proprio perché metterebbe in secondo
ordine le condizioni familiari di disagio economico e abitativo.
Inoltre, nella proposta di legge n. 25, oltre a innalzare al 30% la percentuale di riserva
annuale di alloggi a categorie speciali, si introducono ulteriori riserve agli appartenenti alle
Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e nuclei familiari con meno di 35 anni e a nuclei
monoparentali. Tali riserve vanno respinte poichè finirebbero per assorbire oltre la metà
degli alloggi disponibili, snaturando così la funzione sociale dell’edilizia popolare volta a
rispondere ai bisogni primari come quello abitativo di chi si trova in condizioni di effettivo
bisogno.
Le due proposte di legge introducono, poi, l’esclusione dall’accesso agli alloggi a coloro
che abbiano riportato condanne penali per reati di vario genere: esclusione non
condivisibile e di dubbia costituzionalità. Infatti, nella Sentenza n. 9/2021, la Corte
Costituzionale ha eccepito che tra i reati ostativi alla partecipazione ai bandi di concorso o
implicanti decadenza dall’assegnazione vi siano quelli che non hanno un diretto
collegamento tra la condotta criminosa e l’utilizzo improprio dell’alloggio.
Se da un lato può essere comprensibile la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio per
coloro che siano stati condannati per reati in materia di violenza familiare o reati connessi
all’uso dell’abitazione, fermo restando che i conviventi mantengano il diritto di abitazione e
titolarità del contratto, c’è da chiedersi se una legge regionale possa intervenire per
introdurre quella che nei fatti può essere considerata una sanzione accessoria.
Per tali ragioni, Daniela Barbaresi, Sauro Rossi e Claudia Mazzucchelli, Segretari di
CGIL CISL UIL Marche, “chiedono al Consiglio regionale di rivedere le proposte
presentate e alla Giunta di aprire al più presto un confronto con le Organizzazioni sindacali
confederali e con i Sindacati degli inquilini e assegnatari per modificare la Legge regionale
n. 36/2005 ma con modifiche che siano coerenti con i principi indicati dalla Corte
Costituzionale: l’attuale legge regionale va modificata al più presto ma per cancellare i
requisiti illegittimi e non per introdurne di ulteriori”.
Ancona, 6 aprile 2021
Segreterie regionali
CGIL CISL UIL Marche
SUNIA SICET UNIAT Marche