CNA Terr.le Fermo: da giovedì green pass base per centri estetici
Da giovedì 20 gennaio scatta l’obbligo di green pass base per l’accesso ai servizi alla persona quali
saloni di acconciatura, centri estetici, tatuatori e piercer. L’obbligo sarà in vigore fino al 31 marzo
prossimo. Accesso consentito dunque solo ai clienti in possesso almeno del Green Pass base, da
avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione da COVID-19, test antigenico rapido o molecolare
con esito negativo.
Dalla categoria arriva un messaggio netto: “Ben vengano le regole, che ci trovano d’accordo –
dichiara la Presidente del settore estetica della CNA di Fermo Roberta Mariani – perché obiettivo
fondamentale è scongiurare la chiusura, il blocco delle attività. Gli imprenditori del settore hanno
lavorato seguendo le indicazioni, e sono ancora disposti ad adeguarsi”. Nessun timore di perdere
clienti “perché si tratta di una disposizione coerente – dice Mariani – che tutela anche noi, non solo
la clientela. Infatti, se dobbiamo chiedere il Green Pass al fornitore che entra nel nostro centro, è
logico chiederlo anche a chi si sottopone, ad esempio, ad un trattamento di due ore”.
“La verifica sul possesso del Green Pass dei clienti e dei dipendenti spetta al titolare dell’attività o a
persona da lui incaricata – spiega Francesco Polini, responsabile della categoria Benessere e
Sanità di CNA Fermo – e può essere effettuata scaricando l’apposita app. Ricordiamo che ai fini
della verifica non è necessario richiedere il documento d’identità. Per i clienti sprovvisti di Green
Pass è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro; stessa sanzione per il titolare che non abbia
effettuato il controllo o che abbia comunque consentito l’ingresso ai clienti sprovvisti della
certificazione verde base”.
Inoltre, per il lavoratore sprovvisto di Green Pass è prevista l’assenza ingiustificata, senza diritto allo
stipendio, fino alla presentazione del Green Pass. “In particolare – prosegue Polini – per le imprese
con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può
sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la
sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31
marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il
lavoratore sospeso”.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green Pass, il datore di lavoro deve
effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa che
va da 600 a 1.500 euro.
L’obbligo del Green Pass non riguarda i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti per motivi di salute
dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
Fermo, lì 17 gennaio 2022 L’Ufficio Stampa