slider

WHISTLEBLOWING, UN DOCUMENTO DEI COMMERCIALISTI FORNISCE SPUNTI OPERATIVI PER I PROFESSIONSITI

Lo studio, che si avvale anche delle osservazioni e dei contributi di ABI, AITRA e AODV
231, analizza le differenze della disciplina in ambito pubblico e privato e gli aspetti che
impattano sulle attività di controllo svolte dai professionisti
Roma, 12 febbraio 2021 – Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno
pubblicato il documento “La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi
per i professionisti”. Il lavoro, elaborato nell’ambito dell’area “Diritto societario”, alla quale
sono delegati i consiglieri nazionali Massimo Scotton e Lorenzo Sirch, e dell’area di delega
“Sistemi di Amministrazione e controllo”, alla quale è delegato il Consigliere
nazionale Raffaele Marcello, si avvale anche delle osservazioni e dei contributi di
ABI (Associazione bancaria italiana), AITRA (Associazione italiana trasparenza e
anticorruzione) e  AODV 231 (Associazione dei componenti degli organismi di
vigilanza ex d.lgs. 231/2001).

Lo studio parte da un riepilogo della normativa europea e internazionale sul whistleblowing,
nonché sulla sua integrazione, nel nostro ordinamento, con altre normative di settore, come
quella bancaria, finanziaria, assicurativa, antiriciclaggio ed altre, ponendo un’attenzione
particolare sulle similitudini e sulle differenze che la stessa disciplina
del whistleblowing presenta in ambito pubblico e privato. In particolare, sono esaminati gli
aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente
interessati, il responsabile per la prevenzione della corruzione e l’organismo di vigilanza,
i cui ruoli in alcune circostanze tendono a sovrapporsi. Funzioni di controllo che, sia nel
pubblico che nel privato, riguardano direttamente l’attività professionale dei
commercialisti.
Questi ultimi sono coinvolti, altresì, in qualità di consulenti di società ed enti del settore
pubblico e privato nelle attività di adeguamento dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo di cui al D,Lgs. 231/2001. In virtù delle modifiche introdotte dalla Legge n.
179/2017, infatti, tali modelli devono prevedere appositi canali per la segnalazione
circostanziata di condotte illecite (rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001) o di violazioni del
medesimo modello, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni
svolte. I canali implementati dall’ente devono essere tali da garantire la riservatezza
dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.
Il documento sottolinea infine, sotto il profilo aziendalistico, l’importanza dell’adozione di un
approccio integrato in relazione al tema della  compliance, affinché il whistleblowing si
inserisca in maniera organica nel sistema complessivo delle procedure eventualmente già
esistenti, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni che rischierebbero di appesantire
eccessivamente i processi operativi dell’ente.
Nella ricerca di tale delicato punto di equilibrio tra esigenze di controllo e necessità di garantire
adeguati livelli di efficienza aziendale, i commercialisti rivestono ancora una volta un ruolo di
primo piano.

La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti
operativi per i professionisti

12 FEBBRAIO 2021

39

CONSIGLIERI NAZIONALI DELEGATI PER AREA

DIRITTO SOCIETARIO
Massimo Scotton
Lorenzo Sirch

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Raffaele Marcello

GRUPPO DI LAVORO
Ernesto Devito
Paolo Vernero

Con la collaborazione di
Maria Francesca Artusi
Benedetta Parena

RICERCATORI
Roberto De Luca
Annalisa De Vivo

Si ringrazia per le osservazioni e i contributi ricevuti
ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
AITRA – ASSOCIAZIONE ITALIANA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
AODV 231 – ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

39

SOMMARIO

PREMESSA 3
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 4
1.1. Normativa europea e internazionale 4
1.2. Legislazione nazionale 4
1.2.1. Il settore pubblico: la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. 165/2001 4
1.2.2. Il settore privato: la L. 179/2017 e il D.Lgs. 231/2001 5
2. INTEGRAZIONE DEL WHISTLEBLOWING CON ALTRE DISCIPLINE NORMATIVE E REGOLAMENTARI 6
2.1. Disciplina bancaria, finanziaria e assicurativa 7
2.2. Normativa antiriciclaggio 9
2.3. Normativa sulla protezione dei dati personali 11
2.4. Società quotate e codice di autodisciplina di borsa italiana 13
2.5. Salute e sicurezza sul lavoro 15
2.6. Concorrenza e antitrust 16
3. IL WHISTLEBLOWING NEL SETTORE PUBBLICO 17
3.1. Gli enti pubblici 17
3.2. Le società e gli enti in controllo pubblico e partecipati 20
3.3. il ruolo dell’ANAC 22
4. IL WHISTLEBLOWING NEL SETTORE PRIVATO 27
4.1. L’adeguamento dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 27
4.2. La tutela del segnalante: presupposti normativi 29
4.3. La tutela del segnalato: quadro di riferimento e carenze normative 31
4.4. Il ruolo degli organi di controllo 33
4.5. Aspetti operativi e flussi informativi 34
4.6. Obblighi formativi e informativi 37
5. PROFILI AZIENDALISTICI 38
5.1. Approccio integrato alla compliance: procedure organizzative e costi 38
5.2. Best practices in materia di whistleblowing policy 40

39

Premessa
Con l’avvento della Legge n. 179/2017, si è imposto all’attenzione degli operatori il tema – invero
molto delicato – della tutela da assicurare ai soggetti che segnalano le violazioni di cui siano venuti a
conoscenza anche nell’ambito di un rapporto di lavoro privato (c.d. whistleblowing).
La normativa vigente, di conseguenza, impone agli enti pubblici e privati l’obbligo di creare
procedure specifiche e canali dedicati che consentano, a coloro che intendano farlo, di segnalare
irregolarità e persino illeciti di natura penale, garantendo la riservatezza dell’identità del soggetto
segnalante. Inoltre, al fine di evitare ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti del
dipendente che effettua una segnalazione, la normativa prevede alcune misure, quali la
reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nonché una serie di sanzioni applicabili
nel caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori.
L’applicazione del whistleblowing nel settore privato ha reso necessaria una modifica della disciplina
della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, al fine di
introdurre nei modelli di organizzazione, gestione e controllo da esso normati l’obbligo di previsione
di uno o più canali che consentano di veicolare segnalazioni circostanziate di condotte illecite
(rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001) o di violazioni del modello dell’ente, di cui i segnalanti –
soggetti in posizione apicale o sottoposti all’altrui direzione – siano venuti a conoscenza in ragione
delle funzioni svolte. I canali implementati dall’ente devono essere tali da garantire la riservatezza
dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.
Nel presente documento, dopo un sintetico riepilogo della normativa europea e internazionale sul
whistleblowing, nonché sull’integrazione del medesimo con altre normative di settore (bancaria,
finanziaria assicurativa, antiriciclaggio, ecc.), l’attenzione è posta sulle similitudini e sulle differenze
che la disciplina del whistleblowing presenta in ambito pubblico e privato. In particolare, sono
esaminati gli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo
principalmente interessati, il responsabile per la prevenzione della corruzione e l’organismo di
vigilanza, i cui ruoli in alcune circostanze tendono a sovrapporsi.
In un’ottica di compliance integrata, infine, il whistleblowing deve inserirsi nel sistema complessivo
delle procedure eventualmente già esistenti, al fine di non incorrere in duplicazioni o sovrapposizioni
e per evitare la presenza di un numero eccessivo di procedure.

39

1. Inquadramento normativo
1.1. Normativa europea e internazionale
Il recepimento nell’ordinamento nazionale della disciplina del whistleblowing è stato effettuato
anche in conseguenza del contesto e dei provvedimenti che sono stati attuati, nel corso del tempo, a
livello internazionale.
Il primo riferimento di livello comunitario può essere individuato nella Convenzione Civile sulla
Corruzione del Consiglio d’Europa del 4 novembre 1999 1 , nell’ambito della quale si stabilisce la
necessità di prevedere una tutela contro “qualsiasi sanzione ingiustificata nei confronti di dipendenti i
quali, in buona fede e sulla base di ragionevoli sospetti, denunciano fatti di corruzione alle persone o
autorità responsabili”.
Altro elemento da tenere in considerazione è rappresentato dalla Convenzione ONU contro la
corruzione del 30 ottobre 2003 2 , che prevede la possibilità di introdurre nell’ordinamento di ciascuno
Stato adeguate misure di tutela per coloro i quali segnalino alle autorità competenti eventi
concernenti i reati contemplati all’interno della Convenzione stessa. Anche in questo caso, la
segnalazione deve avvenire in buona fede e sulla base di “ragionevoli sospetti”, che rappresentano
criteri fondamentali nell’intera struttura normativa e regolamentare del whistleblowing.
Ovviamente, i riferimenti internazionali hanno fornito un framework di riferimento all’interno del
quale ogni Stato ha successivamente declinato la propria disciplina nazionale, creando così un quadro
abbastanza frammentato ed eterogeneo tra i vari paesi.
Proprio allo scopo di rendere il quadro normativo più omogeneo a livello comunitario, nell’ottobre
2019 è stato emanato uno specifico provvedimento, la Direttiva 2019/1937, riguardante “la
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”, che rafforza e uniforma le
misure di protezione, stabilendo l’obbligo di creare canali di segnalazione interni per soggetti giuridici
privati con oltre 50 dipendenti, tutti i soggetti del settore pubblico (compresi soggetti di proprietà o
sotto il controllo di tali soggetti) o comuni con più di 10.000 abitanti. Tale provvedimento dovrà
essere recepito entro il 17 dicembre 2021, tranne che per il settore privato e per le imprese che
impiegano meno di 250 lavoratori, nel cui caso il termine in questione è esteso al 17 dicembre 2023.
1.2. Legislazione nazionale
1.2.1. Il settore pubblico: la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. 165/2001
Per diversi anni, ancorché il nostro paese aderisse a numerose convenzioni internazionali in materia,
in tema di whistleblowing si è registrata una sostanziale vacatio legis, sanata solo di recente.
Lo sviluppo di una vera e propria normativa relativa al whistleblowing è iniziato dal settore pubblico,
nell’ambito del quale la L. 190/2012 (c.d. Legge “Anticorruzione”) ha modificato il D.Lgs. 165/2001
introducendo l’art. 54-bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. A tale
1 Ratificata in Italia ad opera della L. 112/2012.
2 Ratificata dalla L. 116/2009.

39
proposito giova sottolineare come, mentre in fase di prima elaborazione della norma l’ambito
soggettivo di applicazione riguardasse solo il “pubblico dipendente” tout court, in seguito alle
modifiche apportate dalla L. 179/2017, lo stesso attualmente ricomprenda il personale appartenente
non solo a Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2 della norma), ma anche ad enti che
impiegano personale in regime di diritto pubblico (art. 3), nonché a enti e società private in controllo
pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Altra novità di rilievo introdotta dalla L. 179/2017 riguarda l’estensione della normativa del
whistleblowing e della relativa tutela anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di
beni e servizi che realizzano opere a favore della Pubblica Amministrazione.
A fronte di un simile ampliamento del perimetro applicativo della disciplina in questione, non può
non evidenziarsi, tuttavia, come – in seguito a una scelta quanto meno discutibile – gli enti di diritto
privato a partecipazione pubblica non di controllo non siano ricompresi all’interno del novellato art.
54-bis. Come meglio specificato di seguito, anche per quanto riguarda le società quotate in controllo
pubblico, pur in mancanza di una previsione esplicita, si può ipotizzare un’esclusione di tali enti
dall’assoggettabilità alla norma, in maniera simmetrica rispetto alla loro esclusione dall’applicazione
della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013) stabilita dal D.Lgs. 175/2016.
Per ciò che concerne i destinatari delle segnalazioni ex art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, le stesse vanno
indirizzate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), ovvero all’ANAC
nel caso in cui il fatto segnalato riguardi direttamente quest’ultimo. Di conseguenza, al contrario di
quanto avveniva in base alla previgente versione dell’articolo, la nuova formulazione della norma
esclude in maniera esplicita la trasmissione della segnalazione al superiore gerarchico o altri soggetti
diversi dal RPCT, al fine di evitare eventuali situazioni di soggezione o timore che potrebbero
pregiudicare la volontà da parte del segnalante di dare inizio alla procedura di whistleblowing.
1.2.2. Il settore privato: la L. 179/2017 e il D.Lgs. 231/2001
La succitata L. 179/2017, all’art. 2, ha avuto anche il merito di estendere la disciplina del
whistleblowing al settore privato, attraverso una modifica all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e, in
particolare, tramite l’aggiunta dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater 3 . Per ciò che concerne i destinatari, a
differenza di quanto avviene in relazione al settore pubblico, la norma non li individua in maniera
puntuale ed esplicita, bensì attraverso un richiamo ai soggetti di cui all’art. 5, co. 1, lett. a) e b) del
D.Lgs. 231/2001 (soggetti in posizione apicale e subordinata) 4 . Altro elemento di distinzione rispetto
alla disciplina in vigore in ambito pubblicistico riguarda la mancata inclusione, nel novero dei
destinatari, di soggetti terzi quali fornitori, partner commerciali e così via, circoscrivendo in tal modo
l’ambito applicativo della norma al solo personale interno all’ente che abbia adottato un modello di
organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tale fattispecie appare, a dire il vero, slegata
3 A tale proposito, tuttavia, vale la pena sottolineare come una simile impostazione, di fatto, finisce per limitare
l’applicazione della norma in questione solo agli enti dotati di un Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001,
escludendo sostanzialmente gli altri.
4 In particolare, il decreto definisce tali soggetti, rispettivamente, come: a) persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria
e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

39
anche rispetto alle stesse best practices relative al succitato Decreto, che ormai prevedono
l’accettazione del codice etico e di specifiche clausole concernenti il rispetto del modello e dei
principi comportamentali ivi stabiliti anche da parte dei fornitori e partner di vario genere. Le
segnalazioni dei terzi, naturalmente meno soggette a qualsiasi tipo di metus potestatis rispetto a
quelle di dipendenti interni all’ente, potrebbero infatti rappresentare uno strumento molto efficace
nella segnalazione di condotte illecite o di violazione di protocolli e procedure di controllo stabilite
all’interno del Modello organizzativo.
Ulteriore differenza rispetto al settore pubblico riguarda il destinatario delle segnalazioni, che la L.
179/2017 non individua in maniera puntuale, demandando all’ente, nell’ambito della strutturazione
di un sistema di controlli e di adeguati flussi informativi, l’individuazione del soggetto (o
dell’organismo) incaricato di ricevere e processare la segnalazione, come meglio specificato nei
paragrafi successivi.
Altro elemento di novità degno di nota è da individuarsi all’art. 3 della L. 179/2017, laddove si
introduce una disciplina di coordinamento tra il whistleblowing e la normativa relativa all’obbligo di
segreto d’ufficio, professionale, scientifico, industriale e aziendale, che mira a tutelare il segnalante
da eventuali responsabilità di carattere penale o civile attraverso la previsione di una vera e propria
“giusta causa” di rivelazione. La norma, infatti, stabilisce che, nell’ambito di segnalazioni effettuate in
base al disposto dell’art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 6 Decreto 231, “il perseguimento
dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla
repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo
di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del codice civile” 5 .
2. Integrazione del whistleblowing con altre discipline normative e regolamentari
Come si evince dalle considerazioni fin qui svolte, gli strumenti normativi che disciplinano l’istituto
del whistleblowing sono notevolmente aumentati nel corso degli ultimi anni, estendendosi a
numerose fattispecie e intersecandosi, necessariamente, con altre discipline normative e
regolamentari riguardanti numerosi settori.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in termini di normativa primaria, il legislatore è intervenuto
più volte incidendo su discipline afferenti a diversi settori, quali:
• settore bancario, nell’ambito del quale il D.Lgs. 72/2015 ha introdotto all’interno del D.Lgs.
385/1993 (di seguito anche “TUB”) gli artt. 52-bis e 52-ter 6 , relativi all’obbligo di segnalazione di
violazioni;
• normativa antiriciclaggio, attraverso il D.Lgs. 90/2017, che ha modificato l’art. 48 del D.Lgs.
231/2007 definendo una disciplina ad hoc sul whistleblowing;
• attività finanziaria e “market abuse”, laddove il D.Lgs. 129/2017 ha introdotto nel D.Lgs. 58/1998
(di seguito anche “TUF”), gli artt. 4-undecies e 4-duodecies;
5 Tale disposizione, tuttavia, non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a
conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la
persona fisica interessata.
6 L’art. 52-ter è stato successivamente modificato ad opera del D.Lgs. 223/2016, che ha introdotto un nuovo comma 4-bis.

39
• settore assicurativo, nel quale l’istituto in questione è stato disciplinato ad opera del D.Lgs.
68/2018, introducendo gli artt. 10-quater e 10-quinquies nel D.Lgs. 209/2005.
2.1. Disciplina bancaria, finanziaria e assicurativa
Per ciò che concerne il settore bancario e finanziario, dal punto di vista normativo merita di essere
richiamato il D.Lgs. 72/2015 (di recepimento della Direttiva 2013/36 – c.d. CRD IV) che ha introdotto
nel corpo del TUB e del TUF, rispettivamente, gli artt. 52-bis e 4-undecies 7 , anticipando di fatto anche
l’intervento della L. 179/2017. In particolare, l’art. 52-bis, co. 1, del D.Lgs. 385/1993, dispone che “Le
banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno
da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti
l’attività bancaria”.
Sul tema, in base alla delega ricevuta dalla norma primaria, la Banca d’Italia è intervenuta anche in
via regolamentare, aggiornando la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (“Disposizioni di vigilanza
per le banche”) e introducendo le specifiche disposizioni riguardanti il whistleblowing.
Dal punto di vista soggettivo, i whistleblower possono essere i dipendenti e coloro che comunque
operano nell’ambito della società in base a rapporti che ne determinano l’inserimento
nell’organizzazione aziendale, ancorché in forma diversa rispetto alla stretta fattispecie di rapporto di
lavoro subordinato.
Giova sottolineare come il provvedimento in questione si limiti a delineare i requisiti minimi
necessari per la definizione dei sistemi di segnalazione, demandando all’autonomia degli istituti di
credito la scelta delle soluzioni tecniche e operative più adeguate. Il compito di approvare tali
meccanismi è attribuito all’organo con funzione di supervisione strategica, oltre al quale è necessario
individuare altresì un soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione, al fine di assicurare
un efficace funzionamento di tali procedure.
In base alle caratteristiche stabilite da Banca d’Italia, è necessario che i mezzi di segnalazione interna
di eventuali violazioni della normativa siano in grado di garantire:
– la riservatezza e la protezione dei dati personali del segnalante e del soggetto eventualmente
segnalato;
– che le segnalazioni siano ricevute, esaminate e valutate mediante canali specifici, autonomi e
indipendenti che si differenzino dalle ordinarie linee di reporting;
– che i soggetti preposti alla ricezione, all’esame e alla valutazione delle segnalazioni non siano
coinvolti in relazione a eventuali procedimenti decisionali, che saranno attribuiti alle funzioni o
agli organi aziendali competenti; tali soggetti devono garantire altresì la tutela del segnalante da
condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali e conseguenti alla segnalazione;
– che le banche nominino un responsabile dei sistemi interni di segnalazione per garantire il
corretto svolgimento del procedimento, che riferisca direttamente agli organi aziendali preposti
le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.
7 L’articolo che inizialmente conteneva la disciplina in questione, vale a dire l’8-bis, è stato successivamente abrogato ad
opera dell’art. 2 del D.Lgs. 129/2017.

39
Per ciò che concerne la procedura vera e propria relativa alle azioni di whistleblowing, la “procedura”
sui sistemi interni di segnalazione dovrà altresì prevedere l’individuazione dei seguenti elementi:
– i soggetti deputati a effettuare una segnalazione e le possibili fattispecie da segnalare;
– le modalità operative per effettuare le segnalazioni;
– il procedimento di “istruttoria” con l’indicazione, ad esempio, dei tempi e delle fasi di
svolgimento del procedimento, nonché dei soggetti coinvolti;
– le modalità attraverso cui il segnalante e il segnalato devono essere tenuti informati
sull’andamento del procedimento;
– l’obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla
segnalazione;
– nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per
quest’ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.
Successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 72/2015, il TUB è stato ulteriormente emendato
ad opera dell’art. 1, co. 13, del D.Lgs. 223/2016, che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 52-ter, che
prevede adeguati flussi informativi tra la Banca d’Italia e la Banca Centrale Europea.
Anche l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) è intervenuta sul tema analizzando alcuni profili connessi
all’implementazione dei sistemi di segnalazione delle violazioni in termini di: i) perimetro normativo;
ii) soggetti abilitati alle segnalazioni; iii) modalità di segnalazione; iv) ruoli e responsabilità dei diversi
soggetti preposti alla ricezione, analisi e comunicazione agli organi delle segnalazioni 8 .
Nel documento in questione, si evidenzia come l’implementazione di un sistema di whistleblowing
rappresenti un elemento importante ai fini di una corretta gestione aziendale, per il costante rispetto
dei canoni di trasparenza e integrità.
Dal punto di vista operativo, Il processo è stato suddiviso in tre fasi:
1) ricezione della segnalazione da parte dell’organo competente;
2) analisi della segnalazione, vale a dire esame (ricevibilità formale) e valutazione del merito della
stessa da parte del soggetto competente;
3) comunicazione senza indugio agli organi aziendali delle informazioni oggetto di segnalazione
ritenute rilevanti, per l’adozione dei provvedimenti necessari, anche di natura disciplinare. Tale
fase, peraltro eventuale, non si pone necessariamente in sequenza temporale rispetto alle
altre due, potendo all’occorrenza essere attivata anche prima che sia conclusa la fase di analisi.
Mentre, in base al quadro normativo di riferimento, la fase 3) è sicuramente di competenza del c.d.
“responsabile del sistema interno di segnalazione”, le altre due, a seconda del grado di complessità
organizzativa dell’azienda come anche del grado di proceduralizzazione che si vuole imprimere al
proprio sistema whistleblowing, potranno essere svolte dai responsabili delle prime due fasi, in
maniera distinta, o da un soggetto che assommi in sé i relativi poteri 9 .

8 “Documento recante approfondimenti per la definizione di un sistema interno di segnalazioni (c.d. “whistleblowing”)”,
2015.

39
In maniera simile a quanto previsto in relazione allo specifico settore bancario, l’art. 4-undecies del
TUF prevede l’adozione di meccanismi di segnalazione delle violazioni da parte di intermediari ed
emittenti, contemplando anch’esso l’esigenza di strutturare specifici canali di comunicazione interni,
ma anche un canale esterno, avente come destinatario la Consob (a seconda del riparto di vigilanza).
Anche in questo caso, il Legislatore ha altresì stabilito in maniera espressa la necessità di garantire la
riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione 10 ,
tutelandolo da eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque, sleali, conseguenti la
segnalazione.
Il comma 3 della norma in questione, inoltre, esplicita che, al di là delle ipotesi di responsabilità a
titolo di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione nell’ambito della procedura di
whistleblowing non configura una violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Per ciò che concerne il settore assicurativo, l’istituto in questione è stato disciplinato ad opera del
D.Lgs. 68/2018, che ha introdotto gli artt. 10-quater e 10-quinquies nel D.Lgs. 209/2005 11 . Tali norme
prevedono, rispettivamente, la presenza di un canale interno e di uno esterno per la segnalazione, da
parte del personale delle imprese di assicurazione, di fatti che possano costituire violazioni delle
norme disciplinanti l’attività svolta e contemplate nel Codice delle Assicurazioni Private.
A tale proposito, le imprese dovranno dotarsi di appositi canali di comunicazione, che riescano a
tutelare l’identità del segnalante e la riservatezza dei dati personali (anche del segnalato). Nel caso di
utilizzo di canali esterni, la segnalazione andrà inoltrata all’IVASS, che in qualità di autorità
competente dovrà stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni. Sul tema,
lo stesso istituto è intervenuto attraverso l’emanazione di un apposito regolamento 12 che all’art. 13,
co. 6, stabilisce la necessità che il sistema di corporate governance consenta “le segnalazioni di
criticità anche attraverso la previsione di modalità che consentano al personale di portare
direttamente all’attenzione dei livelli gerarchici più elevati le situazioni di particolare gravità”.
2.2. Normativa antiriciclaggio
Il whistleblowing è espressamente disciplinato anche nell’ambito della normativa di contrasto al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Con il recepimento della quarta direttiva europea (Dir.
UE 2015/849), ad opera del D.Lgs. 90/2017, il legislatore nazionale ha infatti introdotto nel D.Lgs.
231/2007 il Capo VII (“segnalazione di violazioni”) e, al suo interno, l’art. 48 (“segnalazione di
violazioni”), che impone ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio di adottare procedure
per consentire la segnalazione, da parte di dipendenti o di soggetti assimilati, di violazioni “potenziali
o effettive” delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo.
La norma dispone che tali procedure debbano garantire:
9 Si evidenzia come, in base alle Disposizioni di Vigilanza in materia, la funzione di ricezione, esame e valutazione delle
segnalazioni possa anche essere esternalizzata.
10 L’identità del segnalante è sottratta all’applicazione dell’art. 7, co. 2, del D.Lgs. 196/2003 e non può essere rivelata per
tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
11 “Codice delle assicurazioni private”.
12 Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018.

39
a) la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle
violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o
comunque sleali conseguenti la segnalazione;
c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato
alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato;
premurandosi di precisare che le segnalazioni effettuate nel rispetto di tali procedure non
costituiscono, di per sé, violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra il segnalante e
il soggetto obbligato.
Con riferimento all’identità del segnalante, l’art. 48 dispone espressamente che la stessa può essere
rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del
segnalato. È inapplicabile l’art. 15, co. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, che prevede il
diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali
e ad una serie di informazioni puntualmente elencate dalla norma 13 .
L’obbligo di adozione di procedure per le segnalazioni interne è ribadito anche dalla Banca d’Italia nel
provvedimento sui controlli interni attuativo del D.Lgs. 231/2007 14 , nel quale si impone ai destinatari
di assicurare un’attività di controllo sulla verifica del rispetto, da parte del personale dei soggetti
vigilati, delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, compresi quelli di “comunicazione e
segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione”.
Varrà evidenziare che, con l’introduzione del whistleblowing in ambito antiriciclaggio, si aggiunge alla
normativa l’obbligo di dotarsi di un sistema interno di segnalazione di violazioni – potenziali o
effettive – delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo, sebbene gli aspetti relativi alla tutela del segnalante e quelli procedurali non siano
particolarmente circostanziati; il whistleblowing antiriciclaggio appare altrettanto lacunoso se
confrontato con le previsioni contenute nell’art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs. 231/2001
(di cui si dirà nel quarto paragrafo).
Ad ogni modo, al netto dell’evidente necessità di un intervento legislativo finalizzato a definire
meglio la procedura e le tutele, sembra imprescindibile per i soggetti interessati adottare le
procedure di cui all’art. 48, dotandosi di strumenti idonei alla gestione delle segnalazioni di
whistleblowing e contestualmente adeguati alla circolazione di flussi informativi anonimi e riservati.
13 Invero, il testo vigente dell’art. 48, co. 4, del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che «La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all’identità del segnalante, che può
essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato». La
disposizione richiamata è stata tuttavia abrogata dall’art. 27, co. 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 101/2018; per effetto di quanto
previsto dall’art. 22, co. 6, di quest’ultimo Decreto, «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal
presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili».
14 Banca d’Italia, Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli
intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, 26 marzo 2019.

39

2.3. Normativa sulla protezione dei dati personali
Uno dei temi di maggiore impatto relativi alla disciplina del whistleblowing riguarda senza dubbio la
gestione e la protezione dei dati personali, da analizzare alla luce del nuovo Regolamento UE
2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) 15 , che ha abrogato e sostituito la previgente
Direttiva 95/46/CE.
In vigenza del precedente quadro normativo, in ambito comunitario, una delle valutazioni
maggiormente significative sul tema è contenuta nell’“Opinion 1/2006 on the application of EU data
protection rules to internal whistleblowing schemes in the fields of accounting, internal accounting
controls, auditing matters, fight against bribery, banking and financial crime” adottato del WP29 16 .
Il documento si focalizza soprattutto su alcuni elementi ritenuti fondamentali nell’ambito della
disciplina sulla protezione dei dati personali:
 diritti dei soggetti coinvolti, con particolare riguardo al “segnalato”;
 necessità di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali ai soggetti coinvolti;
 tempi e modalità di conservazione delle informazioni, soprattutto in relazione al trattamento
effettuato tramite strumenti informativi;
 misure tecniche e organizzative per ridurre i rischi durante il trattamento.
In base a tali elementi, secondo un’indicazione del Garante Privacy, le piattaforme devono prevedere
le seguenti caratteristiche 17 :
 procedure di autenticazione degli utenti basate su tecniche di “strong authentication” (ad
esempio, tramite password e OTP) 18 ;
 con riferimento alle modalità di “accesso sicuro e protetto all’applicazione per tutti gli
utenti”, la procedura informatica deve prevedere l’utilizzo esclusivo di protocolli sicuri di
trasporto dei dati (quali il protocollo https) al fine di garantire una comunicazione sicura sia
in termini di riservatezza e integrità dei dati relativi all’identità del segnalante e al contenuto
della segnalazione che di autenticità delle pagine web utilizzate dalla procedura informatica
per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni;
 meccanismi di profilazione degli utenti che consentano solo la visibilità necessaria al ruolo
svolto;
 accesso selettivo ai dati delle segnalazioni, prevedendo la possibilità del RPCT di assegnare
segnalazioni specifiche al singolo soggetto istruttore in funzione di supporto;

15 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE.
16 Working Party article 29, così definito perchè previsto dall’art. 29 della direttiva 95/46/CE, successivamente sostituito
dallo European Data Protection Board (EDPB).
17 Garante per la Protezione dei Dati Personali, “Segnalazione al Parlamento e al Governo sull’individuazione, mediante
sistemi di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell’organizzazione aziendale”, 10
dicembre 2009.
18 La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso anche in ragione delle specificità del contesto del trattamento (art.
32, par. 1, del Regolamento), quali, ad esempio, la dimensione del titolare, il numero dei dipendenti e la ricorrenza di
specifiche situazioni di criticità ambientali, e così via.

39
 tracciabilità delle operazioni svolte da parte dell’RPCT e dei soggetti istruttori, che non
comprenda anche le consultazioni che il segnalante effettua sull’evoluzione della propria
segnalazione.
Ancorché non esplicitamente prevista da parte del Garante Privacy, in relazione alla tutela dei dati
nelle procedure di whistleblowing potrebbe essere opportuno effettuare comunque la valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati prevista dall’art. 35 del GDPR, in base al quale, laddove una
determinata procedura presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche,
prevedendo l’uso di nuove tecnologie (considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del
trattamento), “il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una
valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola
valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi”.
Tali fattori, unitamente alle previsioni del GDPR e del Codice della privacy così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, sono stati analizzati in un recente provvedimento 19 , nell’ambito del quale, pur
esprimendosi favorevolmente rispetto alle Linee Guida ANAC, il Garante per la Protezione dei Dati
Personali si incarica di precisare alcune fattispecie:
 al soggetto segnalato, presunto autore dell’illecito, non è preclusa in termini assoluti la
possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR; l’art. 2-undecies del
Codice Privacy, infatti, stabilisce al comma 3, in relazione alle specifiche limitazioni ai diritti
dell’interessato dallo stesso previste al comma 1 proprio con riferimento all’istituto del
whistleblowing, che in tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite
del Garante con le modalità di cui all’art. 160 del Codice stesso. Sarà il Garante medesimo a
effettuare un bilanciamento tra il diritto invocato dal segnalato e la necessità di riservatezza
dei dati identificativi del segnalante;
 la procedura di whistleblowing deve rispettare il principio di minimizzazione contenuto
nell’art. 5 del GDPR e, per esempio, evitare la proliferazione di comunicazioni al segnalante
per informarlo dell’avanzamento dell’istruttoria;
 nell’ambito della procedura di whistleblowing devono essere previsti presidi organizzativi e/o
tecnici che consentano al solo RPCT di associare la segnalazione all’identità del segnalante.
Il Garante dedica particolare attenzione anche al funzionamento delle piattaforme informatiche
destinate a gestire le segnalazioni di proprietà di fornitori esterni, i quali in tal caso agiscono quali
responsabili del trattamento in base all’art. 28 del GDPR, che al primo comma impone ad ogni modo
la presenza di “garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei
diritti dell’interessato”.
Alla luce dell’impianto normativo in questione, il soggetto titolare della gestione dei dati deve essere
considerato l’ente che attua un sistema di segnalazioni.

19 Parere sullo schema di “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti
a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” –
Registro dei provvedimenti n. 215 del 4 dicembre 2019.

39
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni
ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. Generalmente, dunque, ancorché l’identità del
segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti
nella gestione della segnalazione siano tenuti a tutelarne la riservatezza, è possibile individuare delle
eccezioni nei casi in cui:
 la segnalazione risulti effettuata allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato (c.d.
segnalazione in “mala fede”) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di
diffamazione ai sensi di legge;
 l’anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio nel caso di indagini penali, ispezioni di
organi di controllo, ecc.);
 nella segnalazione sono rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale,
rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria (ad esempio per i reati di
terrorismo, spionaggio, attentati, ecc.) 20 .
2.4. Società quotate e codice di autodisciplina di borsa italiana
Nel settore del mercato mobiliare, la disciplina della segnalazione è stata integrata in occasione del
recepimento della normativa europea sul market abuse (Regolamento n. 596/2014) e della MIFID II 21
(avvenuto con il D.Lgs. 179/2017) ed è attualmente contenuta negli artt. 4-undecies e 4-duodecies del
TUF.
La disciplina in esame è trattata in relazione allo specifico ambito delle società quotate all’interno del
Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana,
integrato nel 2018. In particolare, all’art. 7, si fa esplicitamente riferimento alla tematica del
whistleblowing, in relazione al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi costituito
dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire
l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi, con particolare
riferimento ai sistemi di scambio di flussi informativi.
Le indicazioni del Comitato, infatti, stabiliscono che, almeno nelle società emittenti appartenenti
all’indice FTSE-MIB, un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi debba essere
dotato di un sistema interno di segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali irregolarità o
violazioni della normativa applicabile e delle procedure interne (c.d. sistema di whistleblowing) in
linea con le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale, che garantisca un canale
informativo specifico e riservato, nonché l’anonimato del segnalante.
Il tema è stato affrontato anche da Consob con un Manuale delle Procedure dedicato alla “Procedura
di trattazione degli esposti”, che rientra nel set di informazioni valorizzabili, in un’ottica risk-based,
sia in chiave programmatica, attraverso la definizione delle attività delle unità di vigilanza nei
rispettivi piani operativi annuali, sia in chiave di prioritizzazione degli interventi attivabili. Gli esposti
20 Si vedano gli artt. 333, 364, 709 c.p.
21 La direttiva MiFID o Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2
gennaio 2018 i mercati finanziari dell’Unione europea. Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l’Unione la nuova
direttiva MiFID II (2014/65/EU) che, insieme alla MiFIR o Markets in financial instruments regulation (regolamento EU n.
600/2014) ha preso il posto della precedente regolamentazione europea.

39
possono contribuire, nel rispetto delle normative di settore e unitamente agli altri input informativi
raccolti ed analizzati internamente, ad una più compiuta salvaguardia degli interessi pubblici tutelati
dalla CONSOB. Infatti, essi consentono di acquisire – in modo non convenzionale – informazioni circa
possibili situazioni di criticità, anche solo potenziali, presenti nel sistema finanziario, contribuendo
alla tutela degli investitori. Nella categoria generale degli esposti rientrano anche le segnalazioni ex
art. 4-duodecies del TUF, che si riferiscano a violazioni delle norme di settore disciplinanti l’attività
svolta da soggetti vigilati nonché del regolamento (UE) n. 596/2014.
La Commissione distingue gli esposti in:
– ordinari, che possono essere trasmessi da qualsiasi soggetto (persona fisica o ente), anche in
forma anonima o sottoscritti con pseudonimi. Tale tipologia riguarda materie di competenza
della CONSOB, contiene lamentele circa i danni economico/patrimoniali subiti, segnalazioni di
comportamenti, situazioni o fatti ritenuti illegittimi, irregolari o comunque anomali che
coinvolgono soggetti vigilati ovvero settori in cui insistono poteri di vigilanza della Commissione.
I fatti riportati devono essere concreti, sufficientemente circostanziati e, se del caso,
documentati;
– qualificati, che riguardano violazioni potenziali o effettive del Regolamento (UE) n. 596/2014.
La gestione dell’esposto è obbligatoria da parte dell’unità operativa di CONSOB, a prescindere dalla
modalità di trattazione o dall’apertura o meno dell’istruttoria vera e propria.
In base alle indicazioni di CONSOB, sono considerati “improcedibili” gli esposti:
 di contenuto generico o inconferente, ossia esposti da cui non siano desumibili i soggetti vigilati,
i fatti oggetto di doglianza e, in generale, elementi utili ai fini dell’attività di vigilanza della
CONSOB;
 dai quali non siano ravvisabili ipotesi di violazione di norme specifiche;
 riguardanti soggetti o materie non rientranti nella competenza della CONSOB stessa.
Gli esposti improcedibili vengono archiviati e il relativo fascicolo viene chiuso.
Nel caso in cui si proceda alla trattazione dell’esposto, l’autorità competente valuta l’eventuale
necessità di innalzare il livello di riservatezza dell’istruttoria e provvede all’aggiornamento delle
informazioni relative alla trattazione dell’esposto sull’apposito applicativo informatico, tenendo
conto della natura della fonte della segnalazione, del contenuto e del contesto di riferimento,
assegnando alla segnalazione un grado di rilevanza in funzione dell’impatto (prevedibile o effettivo a
seconda che venga valutato prima o dopo lo svolgimento dell’istruttoria) sull’attività istruttoria.

2.5. Salute e sicurezza sul lavoro
Altro ambito di applicazione della disciplina relativa al whistleblowing riguarda la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori e le attività di prevenzione da attuare sui luoghi di lavoro. A tale
proposito, giova ricordare come l’art. 18 del D.Lgs. 81/2018 preveda in capo al datore di lavoro
numerosi obblighi da rispettare e prescrizioni da ottemperare, tra i quali:

39
– fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
– adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino
il posto di lavoro o la zona pericolosa;
– adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37
del Decreto;
– consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
– prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
– aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione.
La norma, tuttavia, pone alcuni obblighi anche in capo ai lavoratori, in un’ottica di coinvolgimento
della forza lavoro e di condivisione di oneri e responsabilità rispetto al datore e a eventuali preposti.
In particolare, l’art. 20, al comma 2, lett. e), stabilisce l’obbligo di “segnalare immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi […], nonché
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
L’importanza di tali azioni è da considerarsi di grande rilievo, soprattutto alla luce della emergenza
sanitaria connessa all’epidemia da Covid-19. Al riguardo, il Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro, da ultimo integrato lo scorso 24 aprile, stabilisce
in maniera chiara che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire esclusivamente in
presenza delle condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione, imponendo, in
caso contrario, la loro sospensione. L’inosservanza di questa e altre disposizioni integra illeciti di varia
natura, che potrebbero essere denunciati da un soggetto quale il whistleblower, il quale andrà
tutelato da ogni forma di censure e dal timore di eventuali ritorsioni.

2.6. Concorrenza e antitrust
Per ciò che concerne l’ambito della tutela della concorrenza, in assenza di una specifica disposizione
normativa, uno dei principali elementi cui far riferimento può essere rinvenuto nella Comunicazione
della Commissione Europea del 16 marzo 2017, nell’ambito della quale si esprime la volontà di dare
vita a un nuovo strumento che renda più facile inviare segnalazioni relative a eventuali cartelli e altre
violazioni della normativa antitrust, mantenendo comunque l’anonimato.

39
La Commissione intende, in tal modo, far sì che gli individui possano sostenere la lotta ai cartelli e
alle altre pratiche scorrette e anticompetitive (tra cui gli accordi sui prezzi o su procedure
comparative, l’esclusione di alcuni prodotti dal mercato o la scorretta estromissione dal mercato dei
concorrenti).
In precedenza, lo strumento utilizzato per individuare eventuali cartelli era rappresentato dal
cosiddetto leniency programme, che afferisce al campo del c.d. corporate whistleblowing, in quanto
consente a un’impresa di segnalare il proprio coinvolgimento in una prativa anticoncorrenziale in
cambio di una riduzione della sanzione da ricevere o della completa immunità se il procedimento
sanzionatorio non ha ancora avuto inizio.
La novità introdotta consente anche ai singoli individui, che abbiano notizie sull’esistenza di cartelli o
altri tipi di violazione delle regole antitrust, di contribuire ad arrestare tali pratiche. Il nuovo sistema,
dunque, aumenta la probabilità di riconoscimento e perseguimento di comportamenti scorretti,
agendo anche da deterrente per altre imprese che volessero entrare a far parte o rimanere
all’interno di un cartello o continuare a porre in essere altri tipi di comportamenti illegali e
anticompetitivi, rafforzando e completando l’efficacia del leniency programme.
In particolare, secondo le intenzioni della Commissione, il nuovo strumento dovrebbe permettere di
raggiungere diversi obiettivi:
 far sì che gli individui possano fornire informazioni e garantire agli stessi l’opzione di chiedere
che la Commissione risponda ai loro messaggi;
 consentire alla Commissione di cercare chiarimenti e dettagli in merito alla segnalazione;
 tutelare l’anonimato del segnalante attraverso comunicazioni criptate e l’utilizzo di provider
esterni;
 incrementare la probabilità che le informazioni ricevute siano sufficientemente affidabili e
precise per permettere alla commissione di proseguire nell’indagine sulla base delle
segnalazioni ricevute.
Per ciò che concerne l’ordinamento nazionale, di recente è stata stabilita in maniera esplicita
l’importanza di costruire procedure di whistleblowing adeguate, nell’ambito dei programmi di
compliance relativi alla normativa di tutela della concorrenza.
A tale proposito, uno dei riferimenti più rilevanti sulla materia è rappresentato dalle “Linee Guida
sulla Compliance Antitrust” emanate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 25
settembre 2018 anche al fine di esplicitare le condotte che potrebbero condurre ad una riduzione
delle sanzioni comminate alle imprese in base all’art. 15, co. 1 della L. 287/1990 22 .
In particolare, all’art. 2 del documento, l’AGCM prevede che, nell’ambito delle soluzioni definite nel
programma di compliance, “un primo strumento è generalmente costituito da modelli di reporting
interno che consentano al personale di segnalare rapidamente problematiche antitrust, ottenere
22 L’AGCM, nel definire le “Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, co. 1, della legge n. 287/90”, ha individuato,
tra le possibili circostanze attenuanti, l’adozione e il rispetto di uno specifico programma di compliance, adeguato e in linea
con le best practices europee e nazionali.

39
chiarimenti su specifiche questioni, fino a consentire la denuncia, anche in forma anonima, di possibili
violazioni. Nell’ipotesi di adozione di un sistema di whistleblowing, è auspicabile che quest’ultimo
garantisca l’anonimato e la protezione dei segnalanti da eventuali condotte ritorsive nei loro
confronti”.
3. Il whistleblowing nel settore pubblico
3.1. Gli enti pubblici
L’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (di seguito “Testo unico sul Pubblico impiego” o “TUPI”), come
modificato dall’art. 1, co. 1, della L. 179/2017, prevede che il pubblico dipendente che, nell’interesse
dell’integrità della pubblica amministrazione, segnali al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione, o denunci all’autorità
giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del
rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad
altra misura organizzativa, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro,
determinata dalla segnalazione. Tale norma individua l’ambito soggettivo di applicazione della
disciplina sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite, ampliando la platea dei soggetti
destinatari rispetto al previgente art. 54-bis, che si riferiva genericamente a “dipendenti pubblici”.
Questa scelta sembra porsi in sintonia con l’ampliamento dei soggetti che, a vario titolo, sono tenuti
all’applicazione della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.
Al fine di tracciare il perimetro degli enti pubblici sottoposti all’applicazione della normativa sul
whistleblowing, giova partire dalla nozione di dipendente pubblico.
Alla luce del secondo comma dell’art. 54-bis, per “dipendente pubblico” deve intendersi il
dipendente di ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (“ARAN”) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.
Rientra nella nozione di pubblico dipendente, inoltre, colui che svolge la propria attività lavorativa
presso un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c., e cioè: (i)
le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria; (ii) le società in cui un’altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza
dominante nell’assemblea ordinaria; (iii) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Con riferimento a tali tipologie di enti, si
segnala che l’ANAC ha chiarito quanto segue:
 per quanto riguarda le società in controllo pubblico, tali enti coincidono con quelli di cui all’art.
2, co. 1, lett. m) del D.Lgs. 175/ 2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017. Tali enti sono già
stati ricompresi nell’ambito di applicazione delle norme in tema di trasparenza e di

39
anticorruzione ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, lett. b), D.Lgs. 33/2013; anche le società in house
soggette al controllo analogo, disgiunto o congiunto, sono incluse nell’ambito soggettivo di
applicazione della normativa sulla tutela del dipendente, mentre, per quanto riguarda le
società quotate, nel silenzio della norma, si ritiene che esse non siano ricomprese nell’ambito
di applicazione della L. 179/2017, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013;
 gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. c), del D.Lgs.
33/2013, quali associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche
privi di personalità giuridica, che soddisfano contemporaneamente determinati requisiti, sono
da ritenersi assoggettati alla disciplina stabilita dalla L. 179/2017.
Ciò posto, l’ANAC si è pronunciata anche in merito alle altre categorie di enti pubblici previste dal
Decreto. Ad esempio, è stato chiarito che, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, il rinvio
operato dal comma 2 dell’art. 54-bis all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 consente di ritenere che la
disciplina sul whistleblowing si applichi a tutte le amministrazioni pubbliche tenute all’applicazione
della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis, L.
190/2012. In tal senso, rientrano tra tali soggetti, oltre alle pubbliche amministrazioni espressamente
indicate nell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, anche le Autorità di sistema portuale e gli Ordini
professionali.
Inoltre, pur in assenza di una chiara inclusione delle Autorità amministrative indipendenti nell’elenco
di cui al comma 2 dell’art. 54-bis, l’ANAC ha ritenuto che le stesse ricadessero nell’ambito soggettivo
di applicazione della predetta norma. Infatti, l’art. 54-bis, co. 2, include espressamente i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è assoggettato al regime pubblicistico, ai
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 165/2001: all’interno di tale categoria rientrano, tra gli altri, anche i
dipendenti degli enti che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dalla L. 281/1985
(personale della CONSOB) e dalla L. 287/1990 (personale dell’AGCM), entrambe Autorità
indipendenti. Infine, va segnalato che l’ambito di applicazione della disciplina del whistleblowing si
estende anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano
opere in favore dell’amministrazione pubblica, come in precedenza menzionato.
Per quanto riguarda, invece, l’oggetto della segnalazione, il dato normativo parla di “condotte illecite
di cui (il dipendente pubblico) è venuto a conoscenza”, non offrendo, dunque, una lista di fatti,
situazioni o reati segnalabili. Tuttavia, si ritiene che il danno – potenziale o effettivo – prodotto dalla
condotta illecita debba essere di carattere pubblico, dal momento che il whistleblowing non ha ad
oggetto doglianze di carattere personale o rivendicazioni. Pertanto, rientrano nell’ambito in esame
gli illeciti ricollegabili alla c.d. maladministration e, dunque, a titolo esemplificativo: l’abuso di poteri
al fine di ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l’inquinamento dell’azione
amministrativa dall’esterno, i favoritismi, i comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse
pubblico e che pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione, ecc.
La segnalazione deve, poi, contenere elementi utili per consentire al RPCT di fare le verifiche e gli
accertamenti del caso, oltre che di valutare la fondatezza dei fatti segnalati. E infatti, come chiarito
dalla stessa ANAC, contenuti minimi della segnalazione sono: (i) i dati del segnalante; (ii) il
luogo/struttura di lavoro e il periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto; (iii) la chiara

39
descrizione del fatto. La segnalazione deve altresì contenere ogni altra informazione conosciuta o
documento che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati. Non è necessario, invece, che il
whistleblower sia certo dell’effettivo verificarsi dei fatti denunciati o dell’autore, essendo sufficiente
a tal fine che questi si sia prefigurato un’elevata probabilità che si verificasse il fatto. In ogni caso,
non possono essere considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci,
dovendo le notizie essere acquisite durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il destinatario della segnalazione è il RPCT, il quale deve: (i) curare l’istruttoria rispettando la tutela
della riservatezza e il principio di imparzialità nell’interesse generale e di tutte le parti coinvolte; (ii)
valutare i fatti; (iii) chiedere chiarimenti (se strettamente necessari), inclusa l’audizione del
segnalante e di eventuali altri soggetti; (iv) utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le
aree critiche dell’amministrazione in un’ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema
di prevenzione della corruzione. In caso di manifesta ed evidente infondatezza, il RPCT può decidere
di archiviare la segnalazione ovvero di: a) predisporre gli interventi organizzativi necessari per
rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell’ambito in cui è emerso il fatto segnalato; b)
inoltrare soltanto il contenuto della segnalazione, evidenziando che si tratta di una segnalazione su
cui c’è una rafforzata tutela della riservatezza, a soggetti terzi interni competenti per l’adozione di
eventuali ovvero a soggetti terzi esterni, se rileva la loro competenza (Autorità giudiziaria, Corte dei
conti, ANAC).
Le denunce endogene contenute nella segnalazione rappresentano un efficace strumento diffuso di
controllo che garantisce un meccanismo di protezione interno all’apparato pubblico, creando una
sorta di sistema immunitario organico. Tuttavia, per incoraggiare tali denunce, è necessario che colui
che segnala l’illecito sia “protetto” da eventuali ritorsioni o vessazioni, già solo sul piano del clima
lavorativo in cui offre la sua prestazione.
L’ordinamento italiano si è munito di specifiche misure per tutelare il dipendente pubblico
segnalante. In particolare, si prevede che il whistleblower non possa essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi
(diretti od indiretti) sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione, a pena di
nullità dell’atto discriminatorio o ritorsivo. Al fine di attivare tale tutela, eventuali misure ritorsive
adottate dal datore di lavoro devono essere comunicate all’ANAC dallo stesso interessato ovvero
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione in questione. In
ogni caso, è a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui all’art. 54-bis, co. 2, D.Lgs.
165/2001 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante,
sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Ulteriori tutele nei confronti del dipendente pubblico sono ravvisabili, da un lato, nel fatto che la
segnalazione è sottratta all’accesso amministrativo di cui agli artt. 22 ss. della L. 241/1990 e,
dall’altro, sul piano della privacy del whistleblower, dal momento che l’identità di quest’ultimo:
– nell’ambito del procedimento penale è coperta dal segreto;
– nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rivelata fino alla
chiusura della fase istruttoria;

39
– nell’ambito del procedimento disciplinare non può essere rivelata, ove la contestazione
dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, tuttavia, la segnalazione sia fondata,
in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia
indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua
identità.
A completamento di quanto detto, il Legislatore ha previsto che il whistleblower non possa
beneficiare delle tutele sinora enunciate laddove questi sia ritenuto responsabile, con sentenza di
primo grado, dei reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di
cui al comma 1 della norma in commento, ovvero nel caso in cui venga accertata la sua responsabilità
civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
3.2. Le società e gli enti in controllo pubblico e partecipati
Ambito soggettivo di applicazione
L’ambito soggettivo di applicazione della norma che disciplina il whistleblowing nel settore pubblico è
individuato nell’art. 1 della L. 179/2017, ove si fa riferimento, quale soggetto segnalante, al
“dipendente pubblico”. Non va dimenticato, infatti, che il citato art. 1 va a modificare l’art. 54-bis
D.Lgs. 165/2001, contenente appunto le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Quello che qui interessa è l’ampliamento, ad opera
della L. 179/2017, del concetto di “dipendente pubblico”.
Infatti, il comma 2 dell’art. 1 della L. 179/2017 estende (ai fini dell’applicazione dello stesso articolo e
quindi della disciplina del whistleblowing) il concetto di “dipendente pubblico”, ricomprendendo
anche:
– il dipendente di un ente pubblico economico (allineando così la disciplina sul whistleblowing
al D.Lgs. 97/2016, che ha incluso gli enti pubblici economici tra i soggetti tenuti
all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza);
– il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art.
2359 c.c.;
– i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell’amministrazione pubblica.
Con riferimento agli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nella determinazione n.
1134/2017, ANAC ha già avuto modo di chiarire quali siano questi soggetti nell’ambito di
applicazione delle norme in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. Per enti di diritto privato
sottoposti a controllo pubblico si intendono le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato
comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con:
– bilancio superiore a cinquecentomila euro,
– la cui attività̀ sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni, e

39
– in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia
designata da pubbliche amministrazioni.
Dunque, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato non in controllo pubblico
sono sottoposti alla disciplina sul wistleblowing solo laddove siano “imprese fornitrici di beni o servizi
e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica” e, naturalmente, sono soggetti alla
disciplina della L. 179/2017 nel settore privato (art. 2).
Infatti, l’art. 2 della L. 179/2017, andando ad impattare sul D.Lgs. 231/2001, inserendo alcuni commi
all’art. 6 della norma, di fatto va a ricomprendere nell’ambito soggettivo tutti i soggetti richiamati
dall’art. 1, senza operare alcuna distinzione.
Infine, come in precedenza evidenziato, nel silenzio della norma si ritiene che le società quotate non
siano ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 1 della L. 179/2017. Ciò in analogia con quanto
previsto dal D.Lgs. 33/2013 che espressamente, all’art. 2-bis, co. 2, lett. b), esclude dall’applicazione
della disciplina sulla trasparenza e anticorruzione le società quotate come definite dall’art. 2, co. 1,
lett. m), del D.Lgs. 175/2016, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano,
non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.
Peculiarità dell’applicazione della norma “whistleblowing” per le società e gli enti in controllo
pubblico
Le disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di illeciti assumono connotazioni e peculiarità
specifiche con riferimento alle società e agli enti in controllo pubblico.
Infatti, un aspetto che caratterizza e distingue le società e gli enti in controllo pubblico sia dalle
pubbliche amministrazioni sia dalle società e dagli enti a capitale privato attiene ai macro-ambiti
interessati dalla segnalazione, che potranno essere sia gli illeciti riguardanti le disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, sia quelli rientranti
nella disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società̀ e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. 231/2001.
Quindi, attraverso l’adozione di specifiche misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex
D.Lgs. 231/2001, le società e gli enti in controllo pubblico dovranno prevedere procedure di
segnalazione ai sensi della L. 179/2017 che regolamentino le segnalazioni sia in ambito
anticorruzione che in ambito di responsabilità amministrativa.
Tale specificità, evidentemente, non riguarda le Pubbliche Amministrazioni che non sono interessate
dall’applicazione della norma sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti (di cui al
D.Lgs. 231/2001), i cui dipendenti potranno fare segnalazioni solo in ambito anticorruzione. Per le PA
l’organo di controllo interno deputato a ricevere la segnalazione sarà soltanto il RPCT; mentre nelle
società e negli enti in controllo pubblico coesisteranno due soggetti (interni) deputati a ricevere le
segnalazioni, ovvero il RPCT in ambito anticorruzione e l’Organismo di Vigilanza in ambito
responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

39
In entrambi gli ambiti, le segnalazioni devono essere circostanziate, avere ad oggetto fatti conosciuti
e riscontrati direttamente dal segnalante e, se possibile, individuare con certezza l’autore della
condotta illecita. Il contenuto della segnalazione deve rispondere alla salvaguardia dell’interesse
all’integrità della pubblica amministrazione, rafforzando così i principi di legalità e buon andamento
dell’azione amministrativa che contraddistinguono le PA e le società e gli enti in controllo pubblico.
Le modalità di segnalazione, che in entrambi gli ambiti dovranno garantire la riservatezza del
segnalante, potranno prevedere l’utilizzo del servizio postale (ovvero la forma cartacea), della posta
elettronica o di una apposita piattaforma informatica che consenta la compilazione, l’invio e la
ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti, nonché la possibilità, per chi riceve le
segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità.
All’esito della attività istruttoria espletata sulla segnalazione ricevuta, il RPCT e/o l’OdV riferiranno
all’Organo Amministrativo della società o dell’ente in controllo pubblico.
Un suggerimento per una gestione efficace dello strumento
Acclarato che nelle società e negli enti in controllo pubblico convivono tutti e due gli ambiti di
segnalazione previsti dalla L. 179/2017, sarebbe auspicabile un coordinamento tra il Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e il Piano di prevenzione della corruzione e
della trasparenza ex L. 190/2012, ovvero tra le due figure destinatarie delle segnalazioni, l’Organismo
di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché una
semplificazione degli adempimenti.
Si può, dunque, ipotizzare l’istituzione di una procedura comune per la gestione della segnalazione,
cominciando dalla ricezione e, quindi, prevedendo che la segnalazione giunga sia all’OdV che al RPCT,
indipendentemente dal suo oggetto (va considerato che il dipendente/whistleblower potrebbe non
individuare esattamente il giusto ambito della segnalazione); per proseguire nel processo di analisi e
verifica della segnalazione, ovvero nella fase istruttoria, delle eventuali audizioni e di attuazione delle
azioni all’esito degli accertamenti, nel rispetto della riservatezza del segnalante (e del segnalato); la
collaborazione dei due organi di controllo garantirebbe una gestione più efficace della segnalazione.
3.3. il ruolo dell’ANAC
Come è noto, l’ANAC ha funzioni di prevenzione e di contrasto ai comportamenti che configurano
ipotesi di corruzione nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, ricopre un ruolo fondamentale
in relazione alle segnalazioni oggetto del presente documento.
La L. 179/2017, in primo luogo, ha eliminato il riferimento al superiore gerarchico, dal momento che
il segnalante deve ora rivolgersi ad un’autorità esterna, rappresentata, per l’appunto, dall’ANAC; in
secondo luogo, ha accordato una tutela rafforzata nei confronti del dipendente, per far fronte ad
eventuali misure ritorsive adottate dal datore di lavoro in danno a quest’ultimo.
Nel quadro di tale processo di riforma, il già citato D.Lgs. 165/2001 prevede ora che il dipendente
pubblico possa rivolgere le segnalazioni non solo al RPCT, ma anche all’ANAC, a cui sono comunicate,
in ogni caso, le eventuali misure ritorsive adottate in danno del segnalante.

39
L’art. 54-bis del TUPI, inoltre, chiarisce che, una volta ricevuta la segnalazione, l’Autorità debba
informare il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri
organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. Al
termine dell’istruttoria, tenendo conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si
riferisce la segnalazione, l’ANAC potrà applicare le seguenti sanzioni:
– in caso di accertamento dell’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle
amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
– in caso di accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni
ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;
– in caso di accertamento del mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica
e analisi delle segnalazioni ricevute, una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro.
Lo stesso TUPI prevede poi che l’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti
apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni,
stabilendo l’utilizzo di modalità anche informatiche e promovendo il ricorso a strumenti di
crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle
segnalazioni e della relativa documentazione.
Ebbene, nel 2015 l’ANAC aveva già adottato delle linee guida 23 al fine di realizzare un sistema per la
gestione delle segnalazioni provenienti, da un lato, da dipendenti dell’ANAC e relative a condotte
illecite all’interno dell’Autorità (c.d. whistleblowing di I livello) e, dall’altro, da dipendenti di altre
pubbliche amministrazioni (c.d. whistleblowing di II livello). Entrambi i sistemi mirano a consentire ai
dipendenti di segnalare eventuali condotte illecite con uno strumento di facile utilizzo, garantendo la
riservatezza delle informazioni e permettendo ad un ristretto gruppo di persone di ricevere e
analizzare le segnalazioni.
Con riferimento alle segnalazioni di I livello, l’ANAC prevede che il segnalante possa accreditarsi su
una piattaforma informatica accessibile ai soli utenti interni e che i dati della segnalazione vengano
automaticamente inoltrati al soggetto designato dall’Autorità per l’avvio dell’istruttoria (ossia al
RPCT), consentendo al segnalante di monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria attraverso
un codice identificativo.
Una volta presa in carico la segnalazione, il RPCT potrà decidere, in caso di evidente e manifesta
infondatezza, di archiviarla ovvero, in caso di sua fondatezza, di valutare a chi inoltrarla – tra un
elenco predeterminato di soggetti – in relazione ai profili di illiceità riscontrati.
In ogni caso, il trattamento dei dati e dei documenti oggetto delle segnalazioni è effettuato a norma
di legge e l’accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle

23 ANAC, Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti (c.d. whistleblower)”.

39
politiche di sicurezza informatica dell’Autorità e dalle politiche di sicurezza più restrittive previste nel
Manuale operativo per l’utilizzo del sistema di gestione delle segnalazioni.
Per quanto attiene, invece, alle segnalazioni di II livello, occorre anzitutto evidenziare che l’ANAC, sul
proprio sito web, ha attivato un apposito canale whistleblowing, che accorda al dipendente la
possibilità di effettuare le segnalazioni (eventualmente anche in forma anonima, pur riservandosi in
questo caso un trattamento “extra 54-bis”).
Il modulo per i whistleblowers si articola in una serie di domande a risposta multipla (es. occupazione
del segnalante, amministrazione o ente in cui si è verificata la condotta illecita, ecc.), con la
possibilità di indicare i nominativi di soggetti informati e allegare documentazione di supporto.
Una volta terminato il procedimento, il sistema genera un key-code che tiene traccia della
segnalazione e del suo esito al termine dell’istruttoria. Le segnalazioni sono curate dal dirigente
dell’Ufficio Vigilanza anticorruzione, coadiuvato da un gruppo di lavoro stabile designato con atto del
Segretario generale: la gestione delle segnalazioni rientra, infatti, nell’ambito delle attività
istituzionali che l’ANAC svolge ai fini di vigilanza e controllo sull’applicazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e come tale, pur con i necessari accorgimenti atti a
preservare la riservatezza del segnalante, viene svolta dall’ufficio ordinariamente preposto alla
vigilanza in materia di anticorruzione. Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio Vigilanza può richiedere
informazioni, in primo luogo, al RPCT dell’amministrazione in cui è avvenuto il fatto segnalato o, in
relazione a singole specifiche situazioni, ad altro soggetto in posizione di terzietà.
Una volta che il dirigente dell’Ufficio Vigilanza abbia sottoposto al Consiglio dell’ANAC la propria
valutazione circa la non evidente infondatezza della segnalazione, quest’ultimo delibererà in merito
all’eventuale trasmissione della segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Tuttavia, va considerato come l’ANAC, all’interno delle stesse Linee guida, abbia posto in evidenza
come la normativa vigente presenti una grave carenza, non contenendo disposizioni specifiche sulle
modalità di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante nella fase di inoltro della
segnalazione dall’ANAC all’Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti. Pertanto, la trasmissione della
segnalazione avviene indicando anche il nominativo del segnalante, avendo cura, tuttavia, di
evidenziare che trattasi di “segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una
tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001”.
Le Linee guida ANAC sono state recentemente superate dallo schema di “Linee guida in materia di
tutela degli autori di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di
lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”, posto in consultazione il 24
luglio 2019. Tale schema di Linee guida dà conto, nella prima parte, dei principali cambiamenti
intervenuti nell’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, con riferimento sia ai soggetti
(pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, sia ai soggetti (c.d.
whistleblowers) beneficiari del rafforzato regime di tutela. Si forniscono anche indicazioni sulle
caratteristiche e sull’oggetto della segnalazione, sulle modalità e i tempi di tutela, nonché sulle
condizioni che impediscono di beneficiare della stessa. Nella seconda parte, invece, si declinano, in

39
linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale che attengono alle
modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata, si definisce il ruolo
fondamentale svolto dal RPCT e si forniscono indicazioni operative alle Amministrazioni sulle
procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni, dalla fase di invio e ricezione a quella di
valutazione delle stesse. Nella terza parte, infine, si dà conto delle procedure gestite da ANAC con
riferimento sia alle segnalazioni di condotte illecite, sia a quelle di misure ritorsive nei confronti del
segnalante.
In merito a tale schema di Linee guida, il Garante per la protezione dei dati ha espresso un parere
favorevole 24 , condizionato all’introduzione di una serie di modifiche che possano evitare di interferire
con la corretta gestione delle segnalazioni: (i) bisognerà meglio specificare i diritti garantiti dalla
normativa privacy anche all’autore del presunto illecito; (ii) dovrà essere limitata al RPCT la possibilità
di associare la segnalazione all’identità del segnalante; (iii) si dovrà dettagliare ulteriormente il ruolo
svolto dai soggetti che, in quanto titolari del trattamento dei dati, possano conoscere le informazioni
contenute nelle segnalazioni; (iv) ANAC dovrà rafforzare le misure volte a tutelare l’identità del
segnalante, servendosi di protocolli sicuri per la trasmissione dei dati, prevedendo accessi selettivi ai
dati delle segnalazioni ed evitando un eccessivo quantitativo di notifiche sullo stato della pratica.
Infine, relativamente alla possibilità di estendere la portata degli illeciti previsti dalla normativa sul
whistleblowing anche ad altri illeciti non espressamente richiamati (ad es. molestie, mobbing o
violazioni della normativa sulla privacy) il Garante ha affermato che “l’estensione dell’ambito
oggettivo dell’istituto, in tali termini, prefigurando la possibile acquisizione e gestione di segnalazioni
riferite anche a circostanze generiche riconducibili ad una fase antecedente all’eventuale
commissione di possibili illeciti, rischia di comportare trattamenti di dati personali non pienamente
riconducibili all’ambito di trattamento previsto dalla disciplina di settore”.
Ciò posto, nel 2019 l’ANAC ha illustrato l’analisi dei dati sulle segnalazioni di illeciti pervenute nel
2018 e nei primi sei mesi del 2019, nonché i dati del monitoraggio che l’Autorità effettua ogni anno
su un campione di 40 pubbliche amministrazioni tra le più significative (Ministeri, Regioni, Comuni,
aziende sanitarie locali, enti previdenziali, Università, società pubbliche) 25 .
Dalle risultanze dell’ultimo rapporto annuale è emerso che, in soli cinque anni, le segnalazioni sono
cresciute in maniera significativa, passando dalle sole 125 del 2015 alle ben 439 registrate al 30
giugno 2019. Nel complesso, il 51,7% delle segnalazioni proviene dal Sud e dalle Isole, mentre il 26%
dal Nord ed il 20,1% dal Centro (il restante 2,2% ha preferito non indicare la provenienza). Nella
maggior parte dei casi (55,3%) il soggetto segnalante è un dipendente pubblico, mentre al secondo
posto (14,2%) si attesta il lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici o che realizzino opere in
favore dell’amministrazione pubblica e al terzo posto (14%) il dipendente di ente pubblico economico
o di società controllate o partecipate. Molto rade (2,2%) le segnalazioni provenienti da privati
(consiglieri e assessori comunali, sindacati, studi legali, ecc.).

24 Garante per la protezione dei dati personali, Parere sullo schema di “Linee guida in materia di tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-
bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”, 4 dicembre 2019.
25 ANAC, Quarto rapporto annuale sul whistleblowing, 16 luglio 2019. Si evidenzia che, alla data in cui si scrive, il quinto
rapporto annuale non risulta pubblicato.

39
La tipologia di condotte illecite segnalate riguarda per la maggior parte appalti illegittimi (22,6%),
corruzione, maladministration e abuso di potere (18,7%), concorsi illegittimi (12,3%), cattiva gestione
delle risorse pubbliche e danno erariale (11,5%), conflitto di interessi (8,9%), adozione di misure
discriminatorie da parte dell’amministrazione o dell’ente (7,8%), incarichi e nomine illegittime (6,4%),
mancata attuazione della disciplina anticorruzione (5,9%), ecc. Più nel dettaglio, le segnalazioni
maggiormente rilevanti inviate a Procure e Corte dei conti hanno avuto riguardo a: (i) pressioni per la
riammissione di un concorrente escluso legittimamente da una gara; utilizzo illegittimo di permessi
sindacali; (ii) nomina illegittima del comandante del corpo di Polizia Municipale, senza selezione
pubblica, senza titoli e con stipendio maggiorato; (iii) presunti appalti illegittimi; (iv) presunta mala
gestio nonché favoritismi politici che avrebbero portato al mancato recupero di esposizioni debitorie;
(v) assunzioni senza procedura di selezione e in carenza di requisiti; (vi) favoritismi rivolti ad alcuni
operatori del commercio ambulante da parte di dipendenti dell’ente; (vii) falsa attestazione della
presenza in servizio e presunti concorsi pubblici truccati.
Nella maggior parte dei casi (38,3%) gli enti di appartenenza del segnalante sono Regioni ed enti
locali, mentre al secondo posto (27,7%) si attestano le altre amministrazioni ed enti pubblici
(ministeri, enti previdenziali, autorità indipendenti, agenzie pubbliche, ecc.) ed al terzo posto (11,2%)
aziende sanitarie o ospedaliere.
A completamento del quadro sinteticamente descritto, si segnala come, nell’Adunanza del 4
settembre 2019, l’ANAC abbia avviato il primo procedimento sanzionatorio ex art. 54-bis, co. 6,
D.Lgs. 165/2001 nei confronti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari di un’amministrazione che aveva
sospeso dal servizio (e dalla retribuzione) un dirigente, il quale ne aveva denunciato i componenti per
abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio. La sanzione pecuniaria inflitta è risultata pari a 5.000
euro.
I dati evidenziati mostrano come anche in Italia il whistleblowing possa rappresentare un valido
strumento per la lotta e il contrasto dei fenomeni corruttivi. Sul punto, non può essere taciuto il
lavoro di Transparency International Italia (che, ancor prima della L. 179/2017, aveva redatto
apposite linee guida sul whistleblowing), la quale ha più volte chiarito che la gestione virtuosa delle
segnalazioni degli illeciti contribuisce non solo ad individuare e contrastare i casi di
maladministration e a diffondere la cultura dell’etica e della legalità all’interno delle organizzazioni,
ma anche a creare un clima di trasparenza e un senso di partecipazione e appartenenza, generato dal
superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi,
o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

39

4. Il whistleblowing nel settore privato
4.1. L’adeguamento dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
Come illustrato nei precedenti paragrafi, la L. 179/2017 ha introdotto anche nel settore privato la
disciplina relativa al cosiddetto whistleblowing, ovvero alle disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di
lavoro.
Confindustria ha evidenziato che: “…l’implementazione di meccanismi di protezione del denunciante
da eventuali ritorsioni rappresenta un forte incentivo all’emersione di pratiche illegali realizzate
all’interno dell’ente, che resterebbero altrimenti sommerse. Il whistleblower va quindi individuato
come il soggetto che contribuisce a ripristinare la legalità nell’ente di appartenenza” 26 .
Ecco che, in tema di “legalità”, la L. 179/2017, come in precedenza accennato, ha introdotto nel
D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “231” o “Decreto 231”), all’art. 6 il comma 2-bis, prevedendo
quanto segue: “I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di
presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite,
rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di
violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza
in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del
segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche,
la riservatezza dell’identità del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante
per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi
viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave
segnalazioni che si rivelano infondate.
La disciplina del whistleblowing ha quindi comportato, in materia 231, un triplice impatto:
i) la necessità di modifica/aggiornamento dei Modelli Organizzativi 231;
ii) un conseguente coinvolgimento dell’OdV, secondo diversi gradi di intervento in funzione
delle scelte e della struttura delle società o degli enti in cui operano;
iii) la necessità della predisposizione di una procedura operativa in tema di
segnalazioni/whistleblowing.
Con riferimento al punto sub i), la “Parte Generale” dei Modelli Organizzativi 231 deve essere così
integrata:
a) previsione di una sezione descrittiva della L. 179/2017;

26 CONFINDUSTRIA, “La disciplina in materia di whistleblowing”, Nota illustrativa del Gennaio 2018.

39
b) indicazione del canale di segnalazione idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del
segnalante nonché del canale alternativo all’uopo istituito (ad esempio mediante indicazione
di apposita casella mail all’uopo istituita);
c) espressa introduzione 27 del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei
confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla
segnalazione;
d) introduzione di sanzioni disciplinari connesse alla violazione del divieto di cui al precedente
punto c) nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo
o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate 28 ;
e) previsione di una sezione dedicata all’allineamento rispetto alle altre fattispecie di
segnalazioni.
Di rilievo è proprio l’integrazione del sistema disciplinare/sanzionatorio in quanto, da un lato, mira a
colpire le violazioni relative alla nuova disciplina di tutela dei whistleblowers, e, dall’altro, a garantire
la veridicità delle segnalazioni stesse.
In merito al punto sub ii), le modifiche apportate dalla L. 179/2017 hanno ampliato la sfera di attività
degli Organismi di Vigilanza. In particolar modo essi dovranno:
a) vigilare sull’attività di modifica/aggiornamento del Modello 231;
b) supportare l’Ente nella predisposizione di una specifica procedura in materia di
whistleblowing che disciplini le modalità di segnalazione;
c) verificare l’adeguatezza dei canali informativi, all’uopo istituiti, relativamente alla loro
capacità di garantire la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità e nell’assicurare la
riservatezza dei segnalanti nell’intero processo di gestione della segnalazione;
d) verificare l’efficacia del canale informatico di cui alla lettera b), co. 2-bis, art. 6 del Decreto
231;
e) gestire – per quanto di competenza – il processo di analisi e valutazione della segnalazione;
f) vigilare sul rispetto del divieto di “atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei
confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla
segnalazione” 29 ;
g) vigilare – per quanto di competenza – sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei
segnalanti 30 ;
27 Presumibilmente nel codice etico, nella parte generale del Modello e nei protocolli dedicati alla gestione del personale.
28 La sezione del Modello contenente il sistema disciplinare dovrà espressamente contemplare l’attivazione di procedure
sanzionatorie e la conseguente irrogazione di sanzioni/misure volte a punire quei destinatari del Modello che, ad esempio:
(i) abbiano posto in essere atti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato (in buona fede) una
segnalazione inerente condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e/o violazioni del Modello, di cui i predetti
destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; (ii) abbiano violato gli obblighi di tutela della
riservatezza dell’identità del segnalante, nelle forme concretamente previste dall’ente; (iii) abbiano violato qualsiasi altra
misura predisposta dall’ente volta, latu sensu, alla tutela del soggetto segnalante (sempre che si tratti di segnalazioni
rientranti sotto l’egida della L. 179/2017); (iv) abbiano trasmesso segnalazioni che si siano rivelate poi infondate, qualora
siano state effettuate con dolo o colpa grave (cfr. AA.VV., “Modello Organizzativo D.Lgs. 231 e Organismo di Vigilanza”, a
cura di P. Vernero – M. Boidi – R. Frascinelli, Eutekne, Torino, 2019 (seconda edizione).
29 Particolare attenzione dovrà essere posta dall’OdV su i.e. licenziamenti, demansionamenti, trasferimenti che possano
avere natura ritorsiva o discriminatoria nei confronti dei segnalanti.

39
h) sovrintendere alla formazione dei dipendenti e dei collaboratori sul tema del whistleblowing.
Infine, sul punto sub iii) si riporta di seguito un indice esemplificativo e non esaustivo della procedura
operativa sulle segnalazioni:
– scopo e finalità della procedura;
– normativa di riferimento;
– destinatari della procedura;
– oggetto e contenuto della segnalazione;
– destinatari della segnalazione;
– canali di comunicazione/invio della segnalazione;
– modalità di gestione e verifica della fondatezza delle segnalazioni;
– protezione dei dati e archiviazione/conservazione dei documenti;
– forme di tutela e responsabilità del whistleblower.
4.2. La tutela del segnalante: presupposti normativi
Come già accennato nel paragrafo precedente, per quanto riguarda le tutele per il settore privato, la
L. 179/2017 con l’art. 2, co. 1, ha apportato delle integrazioni alle disposizioni in tema di
responsabilità amministrativa degli Enti di cui al D.Lgs. 231/2001. In particolare, all’art. 6 sono stati
inseriti i seguenti commi:
– comma 2-bis: I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che
consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela
dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del
presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del
modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione
delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle
attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione
idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; c)
il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante
per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema
disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le
misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni
che si rivelano infondate.
Le lettere a) e b) del comma in commento precisano che la riservatezza del segnalante si
esplica attraverso la previsione di canali di segnalazione adeguati (di cui almeno uno
informatico) 31 . Dato il carattere generico della disciplina in commento, si ritiene applicabile
anche al settore privato il limite alla riservatezza in ordine all’identità del segnalante
individuato dall’art 54-bis, co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con riferimento al procedimento
30 Sul punto, il “nuovo” art 6 prevede che venga sanzionato anche colui che “effettua con dolo o colpa grave segnalazioni
che si rivelano infondate”.
31 Sul punto vedasi anche quanto illustrato nel successivo paragrafo 4.5.

39
penale. Occorre inoltre evidenziare che il concetto di anonimato è distinto da quello di
riservatezza, in quanto quest’ultimo presuppone la rilevazione dell’identità da parte del
segnalante che, resosi riconoscibile, può godere di una adeguata tutela 32 ;
– comma 2-ter: L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le
segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro,
per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche
dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo 33 ;
– comma 2-quater: Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.
Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È
onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni
disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del
segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali
misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Il secondo periodo del comma in commento ha suscitato delle perplessità in merito
all’appesantimento dell’onere probatorio in capo al datore di lavoro “tanto più laddove fosse
– erroneamente – interpretata nel senso che ad esso spetti addirittura di provare
l’insussistenza dell’intento discriminatorio della misura… (omissis)… Si impone, pertanto,
un’interpretazione di stretto diritto della disposizione in esame, nel senso che, per considerare
legittima la sanzione irrogata, deve ritenersi sufficiente la prova della sussistenza – oltre che
del comportamento contestato – di un nesso causale tra la sanzione stessa e il
comportamento contestato, senza ulteriori accertamenti in ordine alla motivazione del
provvedimento adottato” 34 .
Dall’excursus sino a qui svolto, e dal confronto effettuato tra le diverse norme in materia, emerge
come la tutela prevista in capo al dipendente pubblico sia più puntuale rispetto a quella prevista per
chi opera nel settore privato, anche alla luce del fatto che l’adozione di un Modello Organizzativo ex
D.Lgs. 231/2001 non è un obbligo, ma una mera facoltà.
Pare utile evidenziare in proposito che, sempre la L. 179/2017, all’art. 3, co. 1, ha previsto delle
forme di garanzia per il segnalante pubblico/privato da potenziali responsabilità civili o penali
correlate alla segnalazione di notizie coperte da segreto d’ufficio, segreto professionale, segreto
scientifico o industriale o dall’obbligo di fedeltà dell’imprenditore, dando in tal senso “priorità al
perseguimento dell’interesse dell’integrità delle amministrazioni pubbliche/private e alla prevenzione
e repressione delle condotte illecite .. (omissis).. solo nel caso in cui la segnalazione venga effettuata
nelle forme e nei limiti dell’art 54-bis D.Lgs. 165/2001 o dell’art. 6 D.Lgs. 231/2001” 35 . L’operatività di
32 Determinazione ANAC n. 6/ 2015, cit. (sull’argomento si veda il paragrafo 3.3).
33 Sul punto la citata Nota illustrativa di Confindustria (“La disciplina in materia di whistleblowing”) ha precisato che “Tale
disposizione rischia di determinare incertezza applicativa, in quanto non sussistono specifiche sanzioni amministrative
applicabili a tali condotte e, pertanto, essa non comporta effetti concreti in termini di tutela del segnalante”.
34 CONFINDUSTRIA, “La disciplina in materia di whistleblowing”, cit.
35 AA.VV., “Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi”, IPSOA, Milano, 2019, p. 247.

39

tale regime di esenzione non opera:
– qualora la segnalazione venga effettuata con modalità eccedenti rispetto a quelle necessarie
per l’eliminazione/soppressione dell’illecito, e, in particolare, la rivelazione al di fuori del
canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine (comma 3);
– qualora l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in
ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la
persona fisica interessata (comma 2).
4.3. La tutela del segnalato: quadro di riferimento e carenze normative
Illustrate le tutele poste in capo al soggetto segnalante, pare opportuno individuare quelle presenti
(seppur in misura più ridotta) in capo al soggetto “segnalato”. Occorre inizialmente premettere che le
segnalazioni nel settore pubblico e nel settore privato devono avere, rispettivamente, ad oggetto: (i)
qualsiasi condotta illecita di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di
lavoro e la segnalazione deve operare a tutela dell’integrità della Pubblica Amministrazione; (ii) le
condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e devono essere fondate su elementi di fatto
precisi e concordati, o devono riguardare violazioni del Modello Organizzativo di cui sono venuti a
conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Tali peculiarità e limitazioni sono finalizzate ad escludere qualsiasi tutela nel caso in cui le
segnalazioni non siano circostanziate, bensì fondate su meri “rumors”, ovvero effettuate per fini
personali del segnalante (ad esempio una vendetta), o ancora in malafede, e rappresentano, di fatto,
la tutela per il soggetto “segnalato”.
Per quanto concerne il settore pubblico, la tutela del segnalato trova dei limiti nei casi in cui in capo a
quest’ultimo venga accertata ex art. 54-bis, co. 9, D.Lgs. 165/2001:
– “la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione (anche con sentenza in primo
grado) o comunque per i reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 36 ; oppure
– la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.
Il riferimento al dolo presuppone la conoscenza, da parte del soggetto agente, dell’infondatezza della
segnalazione; la colpa grave, invece, rileva esclusivamente ai fini del procedimento disciplinare o del
risarcimento del danno in sede civile.
Nel settore privato, invece, l’art 6, co. 2-bis, lettera d), D.Lgs. 231/2001 specifica che debbano essere
previste “nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di
chi … (omissis)… effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”. Tale
36 Art. 54-bis, co. 1: Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella
contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti,
sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei
confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli
eventuali provvedimenti di competenza.

39
disposizione, introdotta dall’art 2 della L. 179/2017, rappresenta un punto di equilibrio del sistema
che dissuade il lavoratore da denunce pretestuose e tutela anche l’ente 37 .
Come si è già detto nel paragrafo precedente, dalla lettura delle due disposizioni normative emerge
chiaramente una disparità di trattamento fra il settore pubblico e il settore privato: se nel primo è
prevista la perdita di ogni forma di tutela, nel secondo è prevista una mera sanzione in base al
sistema adottato dall’ente.
Inoltre, il comma 3 dell’art 54-bis prevede che qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in
parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa
dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di
consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”. La necessità del consenso da parte del
segnalante è stata introdotta dalla L. 179/2017 a correzione della previgente disciplina che
prevedeva la comunicazione, in ogni caso, dei dati del segnalante qualora ritenuti necessari per la
difesa dell’incolpato.
In tema di diritto di difesa, Confindustria specifica che: “permane un’impostazione tesa a proteggere
il soggetto segnalante in misura prevalente rispetto a quello segnalato. Per evitare eccessivi squilibri
in fase applicativa, ad esempio, l’esigenza di tutelare la riservatezza dell’identità del primo dovrebbe
essere contemperata con quella di salvaguardare il diritto di difesa del segnalato, nel caso in cui la
segnalazione sia abusiva. Infatti, il diritto di difesa del segnalato potrà essere pienamente esercitato
solo dopo aver individuato l’identità del denunciante e accertata l’eventuale natura abusiva della
segnalazione; tuttavia, nelle more della definizione del giudizio, la posizione del soggetto segnalato
rischia di essere compromessa, quanto meno sul piano reputazionale” 38 .
Inoltre, nella trattazione e gestione delle segnalazioni, ad avviso di ANAC, devono essere adottate le
necessarie cautele anche per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato “al fine di evitare
conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all’interno del contesto lavorativo in
cui il soggetto segnalato è inserito. Pertanto, conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’Amministrazione o l’ente
tenuto dovrà aver cura, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, di calibrare la tutela della
riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi
cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di
inoltro della segnalazione a terzi”.
4.4. Il ruolo degli organi di controllo
L’istituto del whistleblowing rientra oggi a tutti gli effetti nell’ambito della compliance aziendale, che
– come si è visto – si atteggia diversamente nell’ambito del settore pubblico e del settore privato 39 .

37 Circolare Assonime n. 16 del 28.06.2018 “La disciplina del whistleblowing”, pag. 38.
38 CONFINDUSTRIA, “La disciplina del whistleblowing”, cit., pag. 2.
39 Ferme restando tutte le problematiche connesse alla natura “ibrida” di società ed enti di natura privatistica controllati o
partecipati dalla Pubblica amministrazione.

39
Tale tematica può essere guardata nell’ambito del più ampio spettro degli adeguati assetti
organizzativi dell’impresa a presidio dei quali sono chiamati a vigilare, oltre che l’organo
amministrativo, anche gli organi di controllo interno.
I risvolti pratici della disciplina riguardano sia la verifica della sua corretta attuazione, sia
l’individuazione dei destinatari delle segnalazioni.
Nell’ambito pubblico – nel senso lato utilizzato dalla L. 190/2012 e dall’ANAC – uno dei soggetti
coinvolti in prima linea è il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 40 .
Nell’ambito “231”, invece, un ruolo centrale potrà essere svolto dall’Organismo di vigilanza. Ancor
prima dell’introduzione di una disciplina ad hoc sul whistleblowing, la dottrina concordava
nell’individuare l’OdV come destinatario delle segnalazioni delle violazioni del Modello “231”, in forza
della previsione dell’art. 6, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 che richiede “obblighi di informazione
nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli”. Così,
lo strumento del whistleblowing veniva ricondotto nel novero dei flussi informativi indirizzati all’OdV,
flussi che devono ricomprendere anche “le anomalie e tipicità riscontrate nell’ambito delle
informazioni disponibili da parte delle funzioni aziendali” 41 .
Una lettura consapevole e sistematica della nuova normativa non modifica, così, l’impostazione
secondo cui il destinatario delle segnalazioni di violazione del Modello 231 possa essere identificato
anche nell’OdV, organo già deputato a ricevere i flussi informativi aventi a oggetto le risultanze
periodiche dell’attività di controllo sull’efficace attuazione del Modello 231. Come si dirà meglio di
seguito, il whistleblowing si muove, infatti, di pari passo con il più ampio raggio dei flussi informativi.
D’altra parte, l’OdV è per sua natura l’organismo chiamato ad assicurare il corretto funzionamento
delle procedure; esaminare e valutare le segnalazioni ricevute; riferire direttamente al Consiglio
d’Amministrazione le informazioni segnalate, se rilevanti; redigere una relazione annuale sul corretto
funzionamento del sistema interno di segnalazione.
A favore dell’individuazione dell’OdV come possibile destinatario delle segnalazioni nel sistema del
whistleblowing “231”, si è pronunciata Confindustria, sostenendo che “tale soluzione sembra poter
realizzare con efficacia le finalità della nuova disciplina, di salvaguardare l’integrità dell’ente e
tutelare il segnalante; finalità che difficilmente potrebbero essere perseguite se, invece, le
segnalazioni venissero recapitate a soggetti nei cui confronti il segnalante abbia una posizione di
dipendenza funzionale o gerarchica ovvero al presunto responsabile della violazione ovvero ancora a
soggetti che abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione” 42 .
Si ritiene, tuttavia, che il destinatario delle segnalazioni possa identificarsi anche con altri soggetti,
fermo restando il coinvolgimento dell’OdV. Dal punto di vista strettamente operativo sono stati
ipotizzati i seguenti scenari:

40 In quegli enti e quelle società che sono tenuti a nominarlo ai sensi del combinato disposto della L. 190/2012 e del D.Lgs.
33/2013.
41 CONFINDUSTRIA, “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, aggiornamento 2014, pag. 69.
42 CONFINDUSTRIA, “La disciplina in materia di whistleblowing”, cit., pag. 6.

39
a. segnalazioni rilevanti ex Decreto 231 circoscritte al sistema di controllo 231 e considerate
come flussi informativi “tradizionali” e, in quanto tali, indirizzate principalmente all’OdV;
b. segnalazioni rilevanti ex Decreto 231 incluse in un più ampio whistleblowing scheme che si
propone di disciplinare in maniera trasversale le previsioni dettate da diverse normative 43 .
In questo secondo scenario potrebbero essere coinvolti anche altri organi deputati al controllo.
È stato, inoltre, evidenziato in materia che, per evitare la creazione di conflitti di interesse, sarebbe
necessario prevedere un sistema “di escalation” per disciplinare l’ipotesi in cui la segnalazione
riguardi direttamente uno dei membri dell’OdV, indirizzando in tal caso ad altro destinatario.
Laddove si verifichi tale ipotesi, la gestione della segnalazione dovrà, infatti, essere affidata a un altro
soggetto destinatario, che potrà individuarsi con il collegio sindacale o sindaco unico della società,
oppure con il Responsabile Internal Audit o della funzione compliance, o ancora con un
professionista esterno.
Fermi restando gli obblighi di riservatezza sull’identità del segnalante, il destinatario della
segnalazione sarà chiamato a riferire all’organo amministrativo e/o agli altri organi di controllo le
criticità rilevate a seconda dell’area interessata, al fine di meglio attuare una verifica sulla natura del
potenziale illecito e sulle misure necessarie da intraprendere.
4.5. Aspetti operativi e flussi informativi
Il Decreto 231 all’art. 6 richiede che i Modelli rispondano, per il loro efficace funzionamento, a
determinate esigenze tra le quali, alla lettera d): “prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”, previsione che, non
introducendo delle regole specifiche, lascia ampio spazio all’autonomia privata dell’impresa.
Da sempre le principali associazioni di categoria sottolineano la centralità dei flussi informativi nel
“sistema 231”. In merito, recentemente CNDCEC, ABI, CNF, CONFINDUSTRIA 44 hanno evidenziato che
“Il D.Lgs. 231/2001 prevede l’obbligo di stabilire appositi flussi informativi nei confronti dell’OdV,
relativi sia all’esecuzione di attività sensibili sia a situazioni anomale o possibili violazioni del Modello.
Tutti i soggetti che fanno riferimento all’attività svolta dall’Ente dovranno quindi garantire la
massima cooperazione, trasmettendo all’OdV ogni informazione utile per l’espletamento delle
funzioni che gli sono proprie. L’Organismo, a tal fine, istituisce appositi mezzi di comunicazione,
qualora la natura della segnalazione richieda la confidenzialità di quanto segnalato, al fine di evitare
eventuali atteggiamenti ritorsivi nei confronti del segnalante. I flussi informativi devono avere natura
bidirezionale, consentendo ai destinatari del Modello di informare costantemente l’OdV e a
quest’ultimo di interagire/retroagire con gli stessi soggetti”.
Ancora, il CNDCEC ha osservato in passato che “I flussi informativi sono inquadrati dall’art. 6, co. 2,
lett. d) del D.Lgs. 231/2001 quali “obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”. È pacifico che detti flussi, riguardanti
43 Così AODV231, “Il Whistleblowing”, Position Paper, luglio 2019.
44 Ci si riferisce al documento CNDCEC-CNF-ABI-CONFINDUSTRIA “Principi consolidati per la redazione dei modelli
organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”, gennaio
2019.

39
l’esecuzione di attività sensibili, le eventuali situazioni anomale o le possibili violazioni del modello,
vadano definiti in base alle specifiche esigenze del singolo ente, così come emergenti dall’attività di
risk assessment. Solo in tal modo l’OdV potrà essere informato costantemente in ordine ai fatti che
potrebbero comportare una responsabilità̀ dell’ente: ecco perché, tra i poteri attribuiti all’organo,
dovrà figurare necessariamente quello di accesso senza limiti a tali informazioni. Di contro, in capo a
tutti i soggetti che operano nell’ente dovrà essere posto l’obbligo di fornire le informazioni utili al fine
di consentire all’organo di svolgere le proprie mansioni nel miglior modo possibile” 45 .
Alla luce di quanto sopra esposto è possibile sintetizzare il ruolo dei flussi informativi quale
strumento utile e funzionale (se non necessario) per:
– la vigilanza sul Modello Organizzativo;
– l’attività di valutazione dell’idoneità dei presidi che garantiscono l’efficace attuazione di
quanto previsto nel Modello Organizzativo.
L’adeguatezza e la concreta applicazione del sistema dei flussi informativi rappresenta lo strumento
di valutazione circa il buon funzionamento e la concreta attuazione del Modello Organizzativo,
contribuendo in tal senso a garantire l’efficacia esimente a quest’ultimo accordata. Un sistema di
flussi informativi ben strutturato e calibrato sulla realtà aziendale individua, infatti, uno strumento di
compliance che, mediante il contatto con la quotidianità dell’impresa, garantisce l’effettività
dell’attività di vigilanza demandata all’OdV. Le informazioni fornite e ricevute da e per l’Organismo di
Vigilanza costituiscono il c.d. “set documentale 231” che ha anche (e soprattutto) la funzione di
dimostrare lo svolgimento dell’attività di vigilanza svolta dall’OdV, e quindi anche di presidio di
natura difensiva a fronte di un’eventuale contestazione di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 da parte
dell’Autorità giudiziaria.
Se la lettera d) dell’articolo in commento nulla specifica in merito alle modalità con cui i flussi
informativi debbano essere “strutturati” (lasciando quindi ampia autonomia all’Ente), il comma 2-bis
in materia di whistleblowing, invece, dispone espressamente che i Modelli Organizzativi debbano
prevedere la predisposizione di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza
dell’identità del segnalante e che uno dei canali di segnalazione debba garantire, con modalità
informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante. Si può altresì osservare come la disciplina
del whistleblowing permetta di far emergere ipotesi di reato presupposto non prese in
considerazione in sede di elaborazione dei presidi e delle misure di prevenzione contenute nel
Modello Organizzativo.
Da un punto di vista operativo, le imprese dovranno quindi provvedere a implementare i canali
informativi già in essere (specie con riferimento al requisito di garantire la riservatezza del
segnalante) ovvero a istituirli ex-novo. Questi ultimi potrebbero essere, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, rappresentati da: (i) casella di posta elettronica dedicata con password e dati di accesso
forniti ai membri dell’Organismo di vigilanza in quanto soggetto destinatario delle segnalazioni
(l’impiego della casella di posta evita la possibilità di ricevere segnalazioni anonime, imponendo al

45 CNDCEC, “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del
commercialista”, settembre 2012.

39
whistleblower di assumersi, sin da subito, le proprie responsabilità in relazione a quanto segnalato),
(ii) software digitali specifici, (iii) piattaforme web, (iv) piattaforma presente nel sistema informatico
aziendale (intranet aziendale), (v) numero verde e relativo call center terzo.
Occorre, infine, trattare la tematica relativa alle segnalazioni anonime.
Come osservato dall’ANAC 46 , l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 sembra escludere dal proprio campo di
applicazione le segnalazioni anonime, vale a dire quelle effettuate dal soggetto che non fornisce le
proprie generalità. Ciò in quanto la ratio della disposizione è quella di offrire tutela, in termini di
riservatezza dell’identità, a chi faccia emergere condotte e fatti illeciti: perché ciò accada, deve
trattarsi di soggetti individuabili e riconoscibili, in quanto, da un lato, non può proteggersi la
riservatezza di chi non si conosce e, dall’altro, se il segnalante non svela la propria identità,
l’Amministrazione o l’ANAC non hanno modo di verificare se lo stesso appartiene alla categoria dei
dipendenti pubblici o equiparati, come intesi dal co. 2 dell’art. 54-bis, che ne dispone la tutela solo in
tale ipotesi. Ad ogni modo, l’ANAC ammette che le segnalazioni anonime possano essere considerate
dall’Amministrazione o dall’Autorità e trattate attraverso canali distinti e differenti da quelli
approntati per le segnalazioni di whistleblowing, purché l’Amministrazione o l’Ente nel Piano
Anticorruzione (PTPC) o in altro apposito atto organizzativo con cui venga data attuazione alla
disciplina in parola, dia conto delle modalità di trattazione delle segnalazioni anonime pervenute
attraverso i canali dedicati al whistleblowing.
Tali considerazioni possono essere estese anche in ambito “privato/231” prevedendo la possibilità di
effettuare segnalazioni anonime stabilendo, ai fini della trattazione delle stesse, dei requisiti minimi
in termini di precisione, sufficienza e gravità dei contenuti trasmessi (così da evitare la ricezione di
segnalazioni approssimative e difficilmente verificabili). L’anonimato della segnalazione comporterà
l’inapplicabilità delle tutele previste dalla L. 179/2017.
A integrazione di quanto sopra, occorre evidenziare che l’Organismo di Vigilanza, laddove sia
individuato quale destinatario delle segnalazioni, riveste altresì un ruolo importante in quanto
coinvolto nel processo di valutazione e di gestione della segnalazione pervenuta. Quest’ultima, in
particolare necessiterà di una proceduralizzazione che (i) garantisca uniformità e coerenza e che (ii)
sia applicabile alle varie tipologie di segnalazione e ai relativi gradi di complessità e gravità.
In tali ipotesi l’OdV potrà essere chiamato ad individuare: (i) le modalità di analisi e i criteri da
impiegare nell’attività di istruttoria della segnalazione 47 , (ii) i criteri di valutazione circa la fondatezza
della segnalazione, (iii) le modalità di archiviazione e (iv) le metodologie di interlocuzione con il
segnalante mediante audizione, ovvero attraverso canali chat o e-mail.
Qualora l’ente abbia applicato sia le disposizioni di cui al Decreto 231 che quelle di cui alla L.
190/2012 48 , vi dovrà essere collaborazione tra l’Organismo di vigilanza (e/o gli altri soggetti

46 ANAC, Determinazione n. 6/2015, cit., paragrafo 2.3.
47 L’Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie indagini/istruttoria, potrà anche richiedere il parere di
esperti/consulenti esterni.
48 In tal caso, infatti, oltre che del Modello Organizzativo, evidentemente l’ente sarà dotato anche del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione.

39
destinatari delle segnalazioni) e il Responsabile per la Prevenzione e Trasparenza, mantenendo la
massima riservatezza circa la segnalazione e l’identità del whistleblower.
La regolamentazione dei flussi informativi da e verso l’Organismo di vigilanza, incluso il riferimento
alla disciplina del whistleblowing, dovrà essere oggetto di specifica trattazione nel regolamento
dell’Organismo di Vigilanza.
4.6. Obblighi formativi e informativi
Le attività di formazione, comunicazione e informazione rappresentano una componente
indispensabile per l’efficace attuazione del Modello Organizzativo. L’applicazione di quanto
contenuto nel Modello 231 (in specie dei principi di comportamento) si concretizza in particolar
modo mediante il coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa. Informazione e formazione sono
quindi rilevanti in quanto, da un lato, costituiscono una prova della reale volontà dell’ente di essere
parte attiva nella prevenzione dei reati e, dall’altro, stimolano la cooperazione delle persone nella
effettiva realizzazione dell’obiettivo di legalità.
Obiettivi di una adeguata informazione sono, pertanto:
 promuovere la cooperazione (corollario di un sistema informativo efficace): condizione
necessaria per diffondere il modello di legalità all’interno dell’organizzazione, individuando
tempestivamente comportamenti incompatibili e isolando ed escludendo le persone che li
pongono in essere (alimentare un meccanismo di “sanzione sociale”);
 far leva sul principio di interazione (le persone modificano l’organizzazione e l’organizzazione
modifica le persone), innescando un processo evoluzionistico virtuoso;
 garantire la continuità nella cooperazione da parte di tutte le componenti del sistema, per
evitare la degenerazione (l’organizzazione porta con sé potenzialità autodistruttive);
 creare occasioni di informazione e confronto, le più numerose possibili compatibilmente con
le esigenze dell’operatività.
CNDCEC, ABI, CNF E CONFINDUSTRIA 49 hanno evidenziato che il processo di formazione costituisce un
aspetto di rilevante importanza ai fini della corretta e adeguata implementazione del Modello 231,
del quale deve essere garantita ampia diffusione, attraverso la consegna dell’elaborato ai destinatari
(con dichiarazione di presa visione), la pubblicazione sull’intranet aziendale e sul sito web dell’Ente,
la predisposizione di corsi di formazione obbligatori erogati anche con modalità informatiche. Le
procedure e i protocolli che compongono il Modello devono poi essere portate a conoscenza dei
destinatari attraverso riunioni informative/formative personalizzate e differenziate in base al ruolo
dei fruitori all’interno dell’Ente, a seconda che essi siano o meno coinvolti in processi sensibili o
esposti al rischio di commissione dei reati, come stabilito anche dalla giurisprudenza in materia 50 .

49 “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di
revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”, cit.
50 Secondo l’Ordinanza cautelare – GIP Milano del 9 novembre 2004, occorre una costante attività di formazione del
personale, che assicuri adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello. Essa è idonea ai fini del D.Lgs.
231/2201 se: 1) la si differenzia a seconda che essa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in
specifiche aree di rischio, all’organo amministrativo, ai preposti al controllo interno e così via; 2) si prevede in maniera

39
Infine, con riferimento alla formazione nel settore pubblico, ed in particolare con riferimento al tema
del whistleblowing, le già citate Linee guida dell’ANAC 51 evidenziano l’opportunità di pianificare
iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell’istituto del
whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali, ad esempio, comunicazioni specifiche, eventi
di formazione, newsletter e portale intranet, ecc.).
In conclusione, alla luce di quanto sopra illustrato, l’attività di formazione promossa dall’Organismo
di Vigilanza dovrà contenere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti tematiche: (i) la
normativa di riferimento, (ii) le aree sensibili individuate in fase di mappatura del rischio, (iii) i
protocolli di comportamento, (iv) i flussi informativi, (v) le modalità di segnalazione delle violazioni
riscontrate e il tema del whistleblowing, (vi) il sistema sanzionatorio.
5. Profili aziendalistici
5.1. Approccio integrato alla compliance: procedure organizzative e costi
Dal punto di vista generale, la compliance spesso può apparire come un inutile dispendio di risorse
economiche e umane per rispondere, almeno formalmente, alle crescenti richieste del legislatore e
delle autorità di controllo, mentre, al contrario, sta divenendo sempre più un elemento centrale
dell’organizzazione aziendale. Essa si muove di pari passo con il sistema di controlli, anch’esso
divenuto un punto nodale dell’impresa moderna.
Per comprenderne i fondamenti occorre ripensare agli scandali che hanno coinvolto molte società,
sia in Italia che nel mondo, e che hanno incrementato l’interesse da parte di giuristi e legislatori circa
la cultura dei controlli: una cattiva governance, la mancanza di principi etici, la commissione di molti
white-collar crimes e i conseguenti fallimenti hanno sollevato l’esigenza di una più efficace risposta ai
temi dell’organizzazione e della gestione societaria.
In particolare, attraverso lo sviluppo di un’ottica societaria rivolta a tutti gli stakeholders, il tema del
“controllo” si è rivelato centrale per la tutela dei molteplici interessi, privati e pubblici, di cui le
imprese sono chiamate in vari modi a farsi carico.
Dalla tradizionale accezione ex post, il controllo si è mosso verso una connotazione di tipo work in
progress e di “prevenzione” 52 , divenendo l’elemento co-essenziale della governance, ossia la linea
guida fisiologica della gestione, che si innesta nell’esercizio del potere amministrativo-gestorio come
strumento di indirizzo e di correzione permanente della direzione degli affari verso l’obiettivo di un
pieno rispetto delle regole vigenti.
Controllo che viene quindi oggi percepito non più come mero “costo” ma come “opportunità”:
investire per migliorare il processo di gestione dei rischi, il sistema dei controlli e l’informativa
finanziaria rappresenta oggi un vantaggio che può aiutare le imprese ad aumentare il grado di

puntuale il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione; 3) si stabiliscono controlli di
frequenza e qualità sul suo contenuto.
51 Si veda il paragrafo 2.1.
52 Attraverso l’introduzione, fra gli altri, del D.Lgs. 231/2001, della c.d. Legge Madia e da ultimo dal D.Lgs. 14/2019 in tema
di Riforma della Crisi di Impresa.

39
efficienza della gestione, ridurre le perdite causate da eventi aleatori, ottimizzare l’impiego di risorse
interne ed esterne, aumentare la conoscenza delle minacce/opportunità presenti sul mercato.
Attraverso l’adozione di “sistemi di controllo integrati” le imprese riescono a beneficiare di una
gestione dei rischi che investe l’intera struttura e i cui benefici risultano sinergici fra di loro. È
interessante, a tale proposito, fare un rimando al mondo delle certificazioni ISO, le quali evidenziano
come i sistemi di gestione integrati possano portare al raggiungimento dei seguenti obiettivi: (i)
evitare le duplicazioni o le sovrapposizioni; (ii) prevenire o eliminare possibili conflitti tra normative
di per sé indipendenti; (iii) creare sinergie tra le fasi gestionali, (iv) inglobare le attività già esistenti
che rispondono a diversi scopi e che possono essere utilizzate e distribuite nel processo
d’integrazione.
All’interno di tale sistema integrato è presente anche la componente della “compliance” ossia la
conformità e il rispetto delle normative e dei regolamenti, delle procedure e delle strategie interne in
modo da permettere all’impresa di affrontare in maniera proattiva la complessità del settore in cui
opera.
In tale prospettiva, sia in ambito europeo che internazionale, si è ampliato il ruolo dei “modelli
organizzativi” e dei “compliance programs” quali strumenti di prevenzione dei rischi d’impresa e di
“corporate social responsibility”. La loro adozione è ascritta nella più ampia categoria degli adeguati
assetti organizzativi, quale strumento della governance integrato nel modus operandi per (i) il
raggiungimento degli obiettivi aziendali e anche (ii) quale occasione di riesame di tale modus
operandi, ovvero opportunità di miglioramento e di crescita.
In Italia, come in precedenza accennato, sono state introdotte varie forme di compliance programs: i
Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001; gli strumenti per la rilevazione
preventiva dell’emersione dello stato di crisi ex L. 155/2019; la riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche ex L. 124/2015; il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità ex L. 190/2012; le procedure specifiche in materia di sicurezza e salute sul
lavoro, ambiente, qualità ex D.Lgs. 81/2008, ecc. Affinché tutto ciò non rappresenti solo un vano
sforzo di adeguamento a regole sterili (se non dannose almeno da un punto di vista economico e
“burocratico”), è cogente la necessità di una reale armonizzazione e di un’efficace strutturazione
delle risposte alla normativa nazionale e comunitaria che tocca direttamente l’impresa.
Il legislatore sta operando secondo una logica che trova le sue basi nell’assunto: «organizzazione
mediante prevenzione». Si ritiene, cioè, che una buona organizzazione abbia anche la finalità di
condurre l’impresa al miglior risultato, prevedendo allo stesso tempo condotte o comportamenti
illeciti. In altri termini, ci si muove oggi non solo in una dimensione punitiva e repressiva, ma anche
attraverso una connotazione preventiva intesa a promuovere (sia pur mediante la minaccia di una
sanzione in caso contrario) l’adozione di comportamenti virtuosi.
Si sta quindi cercando di recuperare un punto di equilibrio fra la necessità di sanzionare i
comportamenti e l’esigenza di affermare i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

39
Il whistleblowing è divenuto parte attiva di questo sistema di prevenzione, ponendosi quale punto di
intersezione tra procedure e controlli (attraverso l’incentivazione a segnalare la violazione delle
procedure stesse).
Entrando, dunque, nel merito delle procedure organizzative in materia di whistleblowing,
riprendendo quanto sopra esposto, si ritiene che le stesse debbano essere integrate all’interno delle
(eventuali) procedure già in essere presso l’impresa per non incorrere in duplicazioni o
sovrapposizioni e per evitare la presenza di un numero elevato di procedure.
Le procedure aziendali rappresentano l’elemento essenziale per la gestione dei rischi e creare una
struttura troppo “proceduralizzata” non sempre è sinonimo di una buona organizzazione 53 : di fronte
a molteplici procedure l’operatore potrebbe trovarsi in difficoltà, non applicarle in maniera corretta o
“bypassarle” per velocizzare l’attività.
Il whistleblowing ha sicuramente un costo, sia strettamente economico sia organizzativo
(predisposizione di sistemi anche informatici di segnalazione, gestione delle segnalazioni, verifiche
successive, possibili contenziosi), ma – come detto inizialmente per la compliance – si tratta di un
onere che può essere visto in ottica di investimento verso una migliore strutturazione societaria e
una effettiva prevenzione non solo degli illeciti, ma anche di disfunzioni o frodi interne.
Nel paragrafo successivo saranno fornite (senza pretesa di esaustività) delle linee guida utili e
funzionali all’individuazione del contenuto minimo che dovrà essere presente nelle policy aziendali in
tema di whistleblowing.
5.2. Best practices in materia di whistleblowing policy
Uno spunto operativo interessante in materia di whistleblowing policy è ritrovabile nella norma
internazionale ISO 37001:2016 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione che, pur
essendo di natura volontaria, definisce i requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto,
mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, attiva
e passiva. L’ambito di applicazione della UNI ISO 37001:2016 è in linea di massima sovrapponibile a
quanto previsto in Italia, in tema di corruzione, dal D.Lgs. 231/2001 per il settore privato e dalla L.
190/2012 per il settore pubblico. Si tratta di una norma certificabile (come quelle relative ai sistemi
gestionali per qualità, ambiente, sicurezza) sulla base degli accreditamenti rilasciati dall’Ente Unico
Nazionale. La norma è applicabile a qualsiasi tipologia di organizzazione (pubblica, di diritto privato o
di diritto privato in controllo pubblico) e al suo paragrafo 8.9 prevede espressamente la
“segnalazione di sospetti”, ovvero l’attuazione di procedure che consentano di segnalare “in buona
fede e sulla base di una ragionevole convinzione” atti di corruzione, compiuti, tentati o presunti e
violazioni o carenze del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. La norma prevede,
altresì, la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima e, come meglio definito al paragrafo
8.10, precise “Indagini e gestione della corruzione”.
Dunque, la norma UNI ISO 37001:2016, pur essendo antecedente alla L. 179/2017, già definiva
procedure per le segnalazioni.
53 Secondo la contingency theory la giusta organizzazione è quella che risulta essere adatta agli obiettivi e alle risorse
impiegate (strategia/obiettivi, mercato, ambiente, tecnologia, ecc.).

39
Successivamente, la Linea Guida applicativa sulla UNI ISO 37001:2016 (elaborata da Conforma nel
giugno 2018) ha dato indicazioni di raccordo e integrazione con gli obblighi previsti dalla L. 179/2017
nelle procedure adottate per la conformità al requisito necessario per la certificazione UNI ISO 37001
(ad es. modalità di trasmissione della segnalazione ovvero la garanzia dell’anonimato della
segnalazione, ecc.).
In tale ambito, si vuole qui descrivere, molto sinteticamente, una policy in materia di whistleblowing.
Una società per azioni a capitale privato operante nell’ambito delle costruzioni di opere pubbliche,
tra le più rilevanti nel nostro Paese, ha adottato un Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC)
ispirandosi alla L. 190/2012, implementando, altresì, una procedura per la segnalazione degli illeciti,
facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 1 della L. 179/2017. Il PPC adottato è parte integrante
di un articolato sistema di compliance aziendale che vede quali elementi fondamentali, oltre al
Sistema di Gestione Integrato, il Modello 231 e un poderoso sistema di flussi informativi comuni al
PPC e al Modello stesso. Ancora, è garantita una stretta collaborazione tra gli attori del controllo,
ovvero tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e l’Organismo di Vigilanza nel
quale uno dei tre componenti coincide con il RPCT.
La stessa S.p.A. ha poi ritenuto, ad un anno di distanza dall’adozione del Piano di Prevenzione della
Corruzione, di ottenere la certificazione UNI ISO 37001:2016.
Nel processo che ha portato all’ottenimento della certificazione UNI ISO 37001:2016 e nell’Audit a
cura dell’Ente Certificatore, sono emersi con grande evidenza alcuni punti di forza. Tra questi, oltre al
sistema di flussi informativi comuni al PPC e al Modello 231, la whistleblowing policy adottata in
analogia a quanto previsto per le società a capitale pubblico dall’art. 1 della L. 179/2017.
In conclusione, dal caso esaminato emerge con chiarezza come l’adozione di un Piano di Prevenzione
della Corruzione da parte di una società a capitale privato possa rappresentare una opportunità. A
titolo di esempio possiamo indicare i vantaggi potenzialmente derivanti dall’adozione del PPC:
incremento del punteggio nell’ambito dell’attribuzione del rating di legalità, benefici in termini di
immagine, di reputazione e giuridici in quanto il PPC può rappresentare uno strumento di difesa per
dare evidenza della estraneità al reato, possibilità di ottenere la certificazione UNI ISO 37001:2016
con vantaggi competitivi in sede di partecipazione a procedure di gara.
Ma emerge anche, per quel che qui interessa, come l’adozione di una whistleblowing policy adottata
in analogia a quanto previsto per le società a capitale pubblico dall’art. 1 della L. 179/2017, può
costituire un punto di forza nell’ottenimento della certificazione UNI ISO 37001:2016.